Progetto

Consultazione 2022/34: 21.403 n Iv. pa. CSEC-N. Sostituire il finanziamento iniziale con una soluzione moderna · 10 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 8Fedlex · Progetto

Legge federale concernente il sostegno alla custodia di bambini complementare alla famiglia e ai Cantoni nella loro politica di sostegno alla prima infanzia FF

Art. 15 Calcolo degli aiuti finanziari ai Cantoni

Gli aiuti finanziari coprono al massimo il 50 per cento delle spese del Cantone per le misure secondo l’articolo 13.

Art. 16 Procedura

1Gli aiuti finanziari sono concessi ai Cantoni per principio mediante accordi di programma quadriennali.

2Il Consiglio federale stabilisce l’inizio del primo periodo contrattuale. Disciplina lo scambio di informazioni e di esperienze con i Cantoni e altri attori di rilievo.

Sezione 4: Statistiche, rapporto con il diritto europeo, valutazione

Art. 17 Statistiche

1L’Ufficio federale di statistica, in collaborazione con i Cantoni, allestisce statistiche armonizzate negli ambiti della custodia di bambini complementare alla famiglia e della politica di sostegno alla prima infanzia.

2I Cantoni mettono a disposizione in forma standardizzata i dati necessari a tal fine.

Art. 18 Rapporto con il diritto europeo

1Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell’Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell’Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell’Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato II sezione A dell’Accordo del 21 giugno 19994 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone):

a. regolamento (CE) n. 883/20045;

b. regolamento (CE) n. 987/20096;

4 RS 0.142.112.681

5Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile

2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1; una versione consolidata non vincolante di questo regolamento è pubblicata nella

RS (RS 0.831.109.268.1).

6Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre

2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (con allegati), GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1; una versione consolidata non vincolante di questo regolamento è pubblicata nella

RS (RS 0.831.109.268.11).