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Consultazione 2022/34: 21.403 n Iv. pa. CSEC-N. Sostituire il finanziamento iniziale con una soluzione moderna · 10 pagine

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Legge federale concernente il sostegno alla custodia di bambini complementare alla famiglia e ai Cantoni nella loro politica di sostegno alla prima infanzia FF

4Il contributo federale ai genitori di un bambino in situazione di handicap è più elevato, se i genitori sostengono effettivamente costi più elevati per la custodia di bambini complementare alla famiglia. Il Consiglio federale disciplina i dettagli del calcolo del contributo federale.

Stralciare gli articoli 8 e 9

Minoranza (Umbricht Pieren, Gafner, Haab, Herzog Verena, Huber, Keller Peter,

Tuena)

Art. 7 Calcolo del contributo federale

Il contributo federale ammonta al 10 per cento dei costi per un posto di custodia di bambini complementare alla famiglia a carico dei genitori.

Stralciare gli articoli 8 e 9

Art. 10 Sovraindennizzo

1Il contributo federale non può comportare un sovraindennizzo dei genitori.

2Vi è sovraindennizzo nella misura in cui il contributo federale supera i costi effettivamente sostenuti dai genitori per la custodia di bambini complementare alla famiglia.

3Il contributo federale è ridotto dell’importo del sovraindennizzo.

Art. 11 Concessione del contributo federale agli aventi diritto

1Il contributo federale è concesso agli aventi diritto su base mensile.

2Per la concessione del contributo federale è competente il Cantone in cui è domiciliato il bambino.

3I Cantoni definiscono la procedura per la concessione dei contributi federali e designano l’organo competente.

4Possono delegare la concessione dei contributi federali ai Comuni o a enti di diritto pubblico. Vegliano a che i contributi federali siano concessi nel rispetto delle disposizioni legali.

5Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sulla procedura.

Art. 12 Rimborso dei contributi federali ai Cantoni

1I Cantoni inoltrano all’UFAS un conteggio dei contributi federali concessi sul loro territorio e ne richiedono il rimborso.

2L’UFAS decide la partecipazione finanziaria della Confederazione spettante ai singoli Cantoni e la versa loro.

Sezione 3: Accordi di programma