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Consultazione 2022/34: 21.403 n Iv. pa. CSEC-N. Sostituire il finanziamento iniziale con una soluzione moderna · 10 pagine
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Legge federale concernente il sostegno alla custodia di bambini complementare alla famiglia e ai Cantoni nella loro politica di sostegno alla prima infanzia FF
c. regolamento (CEE) n. 1408/717;
d. regolamento (CEE) n. 574/728.
2Ai cittadini svizzeri, islandesi, norvegesi o del Principato del Liechtenstein che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera, dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, agli apolidi o ai rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio dell’Islanda, della Norvegia o del Principato del Liechtenstein, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione della presente legge si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell’allegato K appendice 2 della Convenzione del 4 gennaio 19609 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS):
a. regolamento (CE) n. 883/2004;
b. regolamento (CE) n. 987/2009;
c. regolamento (CEE) n. 1408/71;
d. regolamento (CEE) n. 574/72.
3Il Consiglio federale adegua i rimandi agli atti normativi dell’Unione europea di cui ai capoversi 1 e 2 ogniqualvolta è adottata una modifica dell’allegato II dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone e dell’allegato K appendice 2 della Convenzione AELS.
4Nella presente legge le espressioni «Stati membri dell’Unione europea», «Stati membri della Comunità europea», «Stati dell’Unione europea» e «Stati della Comunità europea» designano gli Stati cui si applica l’Accordo sulla libera circolazione delle persone.
Art. 19 Valutazione
L’UFAS verifica regolarmente gli effetti della presente legge e pubblica i risultati.
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 20 Disposizioni d’esecuzione
Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.
7Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applica-
zione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità.
8Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le moda-
lità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità.