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Consultazione 2022/34: 21.403 n Iv. pa. CSEC-N. Sostituire il finanziamento iniziale con una soluzione moderna · 10 pagine
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Legge federale concernente il sostegno alla custodia di bambini complementare alla famiglia e ai Cantoni nella loro politica di sostegno alla prima infanzia FF
collettiva diurna, scuole dell’infanzia diurne, strutture diurne, scuole a orario continuato) o in famiglie diurne, se queste sono organizzate in associazioni di famiglie diurne;
c. politica di sostegno alla prima infanzia: l’insieme dei servizi a disposizione di tutti i bambini in età prescolastica e delle loro persone di riferimento volti a sostenere questi bambini nei processi di apprendimento e sviluppo e a consentire loro di crescere in sicurezza e in salute.
Minoranza (Umbricht Pieren, Gafner, Haab, Herzog Verena, Huber, Keller Peter, Tuena)
Art. 3 lett. a e b
a. custodia prescolastica complementare alla famiglia: la custodia regolare di bambini in età prescolastica da parte di terzi, tale da permettere ai genitori di svolgere un’attività lucrativa o una formazione;
b. custodia istituzionale: la custodia regolare di bambini in età prescolastica in strutture private o pubbliche (asili nido, strutture di custodia collettiva diurna) o in famiglie diurne, se queste sono organizzate in associazioni di famiglie diurne;
Sezione 2: Contributo federale ai costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia a carico dei genitori
Art. 4 Principi
1La Confederazione partecipa ai costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia a carico dei genitori, in modo che questi ultimi possano svolgere un’attività lucrativa o una formazione.
2Per ogni figlio affidato a un servizio di custodia istituzionale sussiste il diritto a un contributo federale dalla nascita alla fine del periodo dell’obbligo scolastico.
3Il contributo federale si aggiunge ad eventuali contributi dei Cantoni e dei Comuni, inclusi i contributi legali a carico del datore di lavoro.
Minoranza (Umbricht Pieren, Gafner, Haab, Herzog Verena, Huber, Keller Peter, Tuena)
Art. 4 cpv. 1
1La Confederazione partecipa ai costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia a carico dei genitori, in modo che questi ultimi possano svolgere un’attività lucrativa o una formazione; nelle economie domestiche con due genitori la condizione è che il grado d’occupazione o di formazione sia superiore al 100 per cento.