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Consultazione 2022/36: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 347 pagine

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Ordinanza sui materiali e gli oggetti destinati a entrare in contatto con le derrate alimentari

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34 del regolamento (CE) n. 2017/62512. La migrazione globale nella seconda prova deve essere inferiore rispetto alla prima prova e la migrazione globale nella terza prova deve essere inferiore rispetto alla seconda prova. La conformità al limite di migrazione globale viene verificata in base al livello della migrazione globale riscontrato nella terza prova.

Se è tecnicamente impossibile sottoporre a prova lo stesso campione per tre volte, ad esempio in caso di prove in olio vegetale, la prova di migrazione globale può essere effettuata utilizzando campioni diversi per tre diversi periodi di durata corrispondenti a uno, due e tre volte il tempo di contatto applicabile. La differenza tra i risultati della terza e della seconda prova sono considerati rappresentativi della migrazione globale. La conformità è verificata in base a tale differenza, che non deve superare il limite di migrazione globale. Inoltre la differenza tra i risultati della seconda e della terza prova deve essere inferiore al primo risultato e la differenza tra i risultati della terza e della seconda prova deve essere inferiore alla differenza tra i risultati della seconda e della prima prova.

In deroga al capoverso 1, se è stabilito, in base a dati scientifici, che per il materiale o l’oggetto sottoposto a prova la migrazione globale diminuisce nella seconda e nella terza prova, e se il limite di migrazione globale non è superato nella prima prova, quest’ultima è sufficiente.

N. 2.4.2.1.3 lett. d

2.4.2.1.3 Condizioni di contatto nell’impiego di simulanti alimentari

d. se il materiale o l’oggetto di materia plastica destinato a venire a contatto con le derrate alimentari e la cui conformità deve essere verificata diventa, nella sua applicazione finale, parte di un’apparecchiatura o di un macchinario di trasformazione di derrate alimentari, o di una parte di essi, le prove di migrazione possono essere effettuate determinando la migrazione specifica nella derrata o nel simulante alimentare prodotto o trasformato mediante l’intera apparecchiatura o l’intero macchinario, o mediante una parte di essi, a seconda dei casi, alle seguenti condizioni:

Durante la prova, la derrata alimentare o il simulante è trasformato mediante l’apparecchiatura, o mediante parte di essa, nelle peggiori condizioni prevedibili che possono verificarsi se l’apparecchiatura, o parte di essa, è utilizzata seguendo le pertinenti istruzioni d’uso.

La migrazione da parti utilizzate per la conservazione quali serbatoi, contenitori, capsule o cialde, che fanno parte dell’apparecchiatura durante la trasformazione del prodotto alimentare, è determinata in condizioni rappresentative per l’uso di tali parti, salvo qualora le condizioni di prova applicate all’intera apparecchiatura o all’intero macchinario sottoposti a prova siano ugualmente rappresentative per l’uso di tali parti.

12 Vedi nota a piè di pagina all’allegato 4 numero 2.3.3.1.