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Consultazione 2022/36: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 347 pagine

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Ordinanza sui materiali e gli oggetti destinati a entrare in contatto con le derrate alimentari

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Se le prove di migrazione sono effettuate nelle condizioni di cui sopra e la cessione dei costituenti dall’intera apparecchiatura o dall’intero macchinario non supera i limiti di migrazione, le parti o i materiali di materia plastica presenti nell’apparecchiatura o nel macchinario sono considerati conformi all’articolo 13 capoverso 1.

Le prove sulle parti utilizzate per la conservazione o l’erogazione, quali serbatoi, contenitori, capsule o cialde, devono essere effettuate in condizioni rappresentative per l’uso di tali parti e devono tenere conto delle condizioni di conservazione prevedibili della derrata alimentare in tali parti.

La documentazione di supporto secondo l’articolo 16 deve attestare con chiarezza se le prove sono state effettuate sull’intera apparecchiatura o sull’intero macchinario di trasformazione e/o produzione di derrate alimentari, o su parti di essi. Tale documentazione deve dimostrare che le prove erano rappresentative per il loro uso prevedibile, indicare per quali sostanze sono state effettuate le prove di migrazione e fornire tutti i risultati pertinenti. Il fabbricante delle singole parti di materia plastica deve garantire che non si verificherà alcuna migrazione per le sostanze per le quali lo specifico valore di migrazione è fissato come non riscontrabile nell’allegato 2 tabella 1 colonna 8 o nella tabella 2 colonna 4 e per le sostanze non presenti nell’elenco che vengono utilizzate dietro una barriera funzionale in plastica secondo l’articolo 14 capoversi 1 e 2 e non dovrebbero migrare in quantità rilevabili.

La documentazione di conformità fornita a norma del presente regolamento al produttore dell’apparecchiatura o del macchinario finito, o di parte di essi, deve elencare tutte le sostanze soggette a limiti di migrazione che potrebbero essere superati nelle condizioni d’uso prevedibili della parte o del materiale forniti.

Se il risultato non è conforme alla presente ordinanza occorre determinare, sulla base di prove documentali o di prove analitiche, se la fonte della non conformità sia una parte di materia plastica disciplinata dalla presente ordinanza o una parte di un altro materiale non disciplinata dalla presente ordinanza. Fatti salvi i requisiti generali di sicurezza dei materiali e oggetti in cui all’articolo 49 dell’ordinanza del 16 dicembre 201613 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso, la non conformità al presente regolamento è stabilita unicamente se la migrazione proviene da una parte di materia plastica.

Tabella 6

Tabella 6 Selezione della durata della prova

Tempo di contatto nelle peggiori condizioni d’uso prevedibili Durata da selezionare per la prova

t ≤ 5 min 5 min

5 min < t ≤ 0,5 h 0,5 h

13 RS 817.02