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Consultazione 2022/36: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 347 pagine

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Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 76 cpv. 1 Nota a piè di pagina

1La buona prassi igienica per le derrate alimentari comprende tutte le misure volte a evitare la compromissione di materie prime, prodotti intermedi e prodotti finali. Essa si basa sugli standard di validità internazionale del Codex Alimentarius5.

Art. 80 cpv. 3 lett. a nota a piè di pagina

3Esse devono essere concordate con le cerchie interessate e:

a. tener conto del pertinente codice procedurale del Codex Alimentarius6;

Art. 91 Documenti richiesti

1Le derrate alimentari da sottoporre a controlli approfonditi secondo l’articolo 90 capoverso 1 possono essere importate in Svizzera soltanto su presentazione della parte II del DSCE debitamente compilata e firmata dal posto d’ispezione frontaliero.

2L’originale del DSCE accompagna la spedizione durante il trasporto successivo fino al luogo di destinazione citato nel documento stesso. L’USAV può disporre deroghe.

3Per le derrate alimentari che devono essere sottoposte a controlli approfonditi secondo l’allegato 3 OELDerr, oltre al DSCE deve essere disponibile un certificato ufficiale conforme all’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/17937.

4La campionatura e l’analisi per il certificato ufficiale devono essere eseguite conformemente alla parte II del certificato ufficiale di cui all’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/1793.

5Il certificato ufficiale deve:

a. rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793;

b. essere rilasciato dall’autorità competente del Paese di origine o dall’autorità competente del Paese da cui la spedizione è stata spedita;

c. essere rilasciato in una lingua ufficiale della Confederazione o in inglese.

6Esso è valido per un periodo di quattro mesi dalla data di rilascio oppure per un periodo di sei mesi dalla data dei risultati delle analisi di laboratorio.

7Ogni spedizione secondo l’allegato 3 OELDerr deve essere caratterizzata da un codice di identificazione, che deve riferirsi al certificato ufficiale allegato. Ogni singola

5 www.codexalimentarius.org > Codex Texts > Codes of Practice > General Principles of Food Hygiene CXC 1-1969; modificato da ultimo nel 2020.

6 www.codexalimentarius.org > Codex Texts > Codes of Practice > General Principles of Food Hygiene CXC 1-1969; modificato da ultimo nel 2020.

7 Regolamento di esecuzione (UE) N. 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione, GU L 277 del 29.10.2019, pag. 89; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/608, GU L 129 del 15.4.2021, pag. 119.