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Consultazione 2022/36: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 347 pagine
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Ordinanza del DFI concernente l’igiene nella macellazione «%ASFF_YYYY_ID»
Allegato 3 (art. 3 cpv. 1)
Misure d’igiene nei macelli e negli stabilimenti per la lavorazione della selvaggina
N. 2.3 Misure d’igiene cpv. 5
5L’uscita del contenuto del tubo digerente durante l’eviscerazione deve essere evitata e l’eviscerazione deve avvenire il più rapidamente possibile dopo lo stordimento e il dissanguamento.
N. 3.3 Pesci cpv. 1
1Le superfici, le attrezzature e il materiale che possono venire a contatto con i pesci devono essere fabbricati con materiale appropriato, resistente alla corrosione, liscio e facile da pulire.
N. 3.4 Altri animali cpv. 3
3Immediatamente dopo la preparazione, le cosce di rana devono essere accuratamente lavate con acqua corrente potabile e refrigerate senza indugio ad una temperatura vicina a quella del ghiaccio fondente (tra 0 e 2 °C), congelate o trasformate.