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Consultazione 2022/36: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 347 pagine
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Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e lʼaggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 18c Scambio di dati
LʼUSAV può scambiare i seguenti dati:
a. con le commissioni dʼesame: i dati di cui allʼallegato 3;
b. con le autorità cantonali di esecuzione del Cantone presso il quale la persona è impiegata: le note e le valutazioni;
c. con i relatori e i partecipanti: i dati personali non degni di particolare protezione.
Art. 18d Conservazione e distruzione
1I dati vengono conservati elettronicamente solo per il tempo necessario allo scopo del trattamento.
2Se lo scopo del trattamento non è più dato, i dati vengono cancellati; i dati che sono obbligatoriamente collegati in un sistema d’informazione sono cancellati in blocco non appena il periodo di conservazione di tutti questi dati è scaduto.
3I dati che non sono più necessari vengono offerti insieme ai relativi documenti all’Archivio federale per l’archiviazione. I dati e i documenti designati dall’Archivio federale come non aventi valore archivistico vengono distrutti.
4L’archiviazione dei dati è retta dalle prescrizioni della legge del 26 giugno 19983 sull’archiviazione.
II
Alla presente ordinanza è aggiunto l’allegato 3 secondo la versione qui annessa.
III
La presente ordinanza entra in vigore il ...
«$$SmartDocumentDate» In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione,
Il cancelliere della Confederazione,
3 RS 152.1