Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/36: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 72 pagine

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inumero 1 ODerr deve fare riferimento alla lettera g invece che alla lettera f, come invece accade nella versione odierna. Questo errore viene corretto con la presente revisione.

La categoria dei nuovi tipi di derrate alimentari tradizionali, in precedenza presente nell’articolo 15 capoverso 1 lettera k, viene elencata in un capoverso separato (art. 15 cpv. 1bis), analogamente a quanto accade nel regolamento (UE) 2015/2283. Le procedure di autorizzazione continueranno ad essere due: quella come nuovo tipo di derrata alimentare secondo l’articolo 2 dell’ordinanza sui nuovi tipi di derrate alimentari (RS 817.022.2) e quella come nuovo tipo di derrata alimentare tradizionale secondo l’articolo 3 dell’ordinanza sui nuovi tipi di derrate alimentari.

Art. 28 cpv. 3 lett. c note a piè di pagina

Le note a piè di pagina con i riferimenti ai testi pertinenti del Codex Alimentarius sono state aggiornate e corrispondono allo stato attuale.

Art. 39 cpv. 1 bis

Entro il 2030, il Consiglio federale vuole dimezzare le perdite alimentari evitabili rispetto al 2017. Secondo uno studio dell’ETH di Zurigo, la maggior parte delle perdite alimentari evitabili sono riconducibili ai prodotti di panetteria, in particolare al pane. Il nuovo articolo 39 capoverso 1bis ODerr intende consentire alle organizzazioni di pubblica utilità esenti da imposte di ridistribuire i prodotti di panetteria in vendita sfusa e di cederli alle persone in difficoltà economica. Tali organizzazioni consegnano le derrate alimentari al di fuori della distribuzione commerciale, gratuitamente o in cambio di una somma simbolica, a una clientela composta esclusivamente da persone che possiedono un’apposita carta acquisti. Quest’ultima viene rilasciata solo alle persone assistite da determinati servizi sociali. In questo modo si riducono gli sprechi alimentari fornendo alle persone che vivono in condizioni di ristrettezze finanziarie un alimento prezioso da aggiungere alla loro alimentazione abituale.

Il processo di raccolta dei prodotti di panetteria (ad esempio, una panetteria che alla sera raccoglie tutto il pane e gli altri prodotti di panetteria invenduti in un sacco e lo con-segna all’organizzazione di pubblica utilità esente da imposte) rende impossibile per le organizzazioni di pubblica utilità esenti da imposte fornire le informazioni dettagliate sugli allergeni presenti nel pane e nei prodotti di panetteria fine e di biscotteria richieste dall’articolo 5 capoverso 1 lettera d OID. La dichiarazione sintetica degli allergeni potenzialmente contenuti nel pane e negli altri prodotti di panetteria ora ammessa consente una ridistribuzione ragionevole di queste categorie di prodotti. La protezione della salute continua a essere garantita, in quanto le persone aventi diritto agli alimenti devo-no essere informate per iscritto della possibile presenza di allergeni e i soggetti allergici sono invitati a non consumare i prodotti in questione. Sebbene le persone allergiche non possano beneficiare della donazione di questi prodotti di panetteria, non sono di-scriminate in senso stretto da tale dichiarazione generica, poiché la donazione non copre i bisogni primari ma fornisce un’integrazione all’alimentazione abituale.

Il nuovo regolamento viene inserito nell’articolo 39 ODerr perché si discosta dal principio di base della caratterizzazione di derrate alimentari consegnate sfuse ai sensi di questa disposizione.

La possibilità di una dichiarazione semplificata degli allergeni deve essere limitata alle organizzazioni di pubblica utilità esenti da imposte, con una clientela definita e circo-scritta, che di fatto ricevono i prodotti gratuitamente. Le altre aziende alimentari, ad esempio un panificio o i negozi al dettaglio, non possono beneficiare di questa possibilità, visto che i loro processi di produzione e vendita consentono l’indicazione dettagliata degli allergeni come richiesto dall’ordinanza. Inoltre, un’indicazione sintetica de-gli allergeni non avrebbe effetti positivi sulla riduzione degli sprechi alimentari in questi canali di vendita, ma priverebbe un gruppo più ampio di consumatori di informa-zioni rilevanti per la salute.

Art. 39 cpv. 2 lett. d

Nel 2021, il Parlamento ha adottato la mozione 20.3910 CSEC-S intitolata «Dichiarazione del Paese di produzione del pane e dei prodotti di panetteria», che aveva lo scopo di garantire ai consumatori un’informazione chiara sull’origine del pane e degli altri prodotti di panetteria fine immessi sul mercato sfusi, stabilendo l’obbligo di indicare il Paese di produzione di questi prodotti per iscritto in un modo chiaramente visibile al consumatore.