Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/36: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 72 pagine

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Dipartimento federale dell’interno DFI

Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und

VeterinärwesenUSAV

Commento relativo all’

ordinanza sull’esecuzione della legislazione sulle

derrate alimentari

(OELDerr)

del ...

I. Situazione iniziale

La presente revisione dell’OELDerr attua la mozione 18.4411 Savary «Agenti di vigilanza per rafforzare la lotta contro le frodi nell’ambito delle denominazioni protette dei prodotti agricoli» accolta dal Parlamento.

La revisione prevede inoltre una nuova regolamentazione dei requisiti per lo scambio e il trattamento dei dati delle persone che completano le formazioni nell’ambito dell’esecuzione in materia di derrate alimentari ricevono una nuova regolamentazione.

II. Commento alle singole disposizioni

Art. 1 cpv. 1 lett. h

A causa dell’introduzione delle nuove disposizioni sulle organizzazioni private che controllano i prodotti agricoli a designazione protetta, è necessario ampliare l’oggetto della presente ordinanza.

Art. 22a

La mozione 18.4411 Savary chiede di salvaguardare meglio contro le frodi i prodotti agricoli a designazione protetta ai sensi dell'articolo 16 LAgr. Le organizzazioni di settore e dei produttori possono designare un’organizzazione di controllo privata accreditata che assume i compiti in tal senso. I committenti comunicano all’USAV l’organismo di certificazione competente perché venga inserito nell’allegato 1 dell’ordinanza. I committenti sono responsabili anche del finanziamento delle organizzazioni di controllo private. Nell’ambito del diritto alimentare, l’attuazione si fonda sull’articolo 55 della legge sulle derrate alimentari (LDerr, RS 817.0).

Per garantire la protezione dall’inganno, le organizzazioni di controllo private devono poter controllare la conformità dei prodotti con tutti gli elementi dell’elenco degli obblighi (cpv. 1). L’accento è posto anche sulle aziende di trasformazione, il commercio intermedio e le aziende di importazione ed esportazione (cpv. 2).

Secondo le disposizioni dell’articolo 55 capoverso 4 primo periodo LDerr, i compiti e le competenze degli organi di controllo devono essere delimitati con precisione. Per poter raggiungere gli obiettivi di protezione dall’inganno perseguiti dalla mozione, le organizzazioni di controllo devono avere accesso, nell’adempimento del loro lavoro, a tutti i documenti contabili e della catena di fornitura, in conformità all’articolo 30 capoverso 3 LDerr (cpv. 3).

Il capoverso 4 corrisponde all’articolo 30 capoverso 4 LDerr.

Le organizzazioni di controllo che constatano violazioni non possono né sporgere denuncia né adottare misure (vedi anche art. 55 cpv. 4 secondo periodo LDerr), ma segnalano tali violazioni alle autorità cantonali di esecuzione in materia di derrate alimentari. Queste ultime sono tenute ad effettuare ulteriori accertamenti (cpv. 5).

BLV-D-FC623401/316