Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/36: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 72 pagine

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Le derrate alimentari immesse sul mercato sfuse sono quelle di cui all’articolo 2 capoverso 1 numero 12 ODerr; rientrano in questa categoria anche le derrate alimentari offerte sfuse negli esercizi di ristorazione collettiva. Resta invariato il principio secondo cui devono essere messe a disposizione le stesse informazioni per i prodotti alimentari immessi sul mercato sfusi e per quelli preconfezionati.

Il capoverso 2 è stato integrato con la lettera d, in modo che nella vendita sfusa sia sempre indicato per iscritto il Paese di produzione del pane e dei prodotti di panetteria fine, ad eccezione dei prodotti di biscotteria. L’obiettivo della mozione è garantire una maggiore trasparenza per il consumatore e promuovere una scelta consapevole per quei prodotti freschi per i quali il potenziale di inganno sulla provenienza è elevato. Infatti, si potrebbe essere portati a pensare che il pane fresco venduto sugli scaffali provenga necessariamente dalla Svizzera, quando in realtà potrebbe trattarsi di un prodotto congelato e importato che è stato poi soltanto cotto in Svizzera.

Il nuovo obbligo di dichiarazione qui proposto si applica, con le eccezioni descritte sopra, a tutto il pane e a tutti i prodotti di panetteria in vendita sfusa. Tuttavia, è possibile rinunciare all’indicazione scritta del Paese di produzione se la provenienza del pane o dei prodotti di panetteria è chiaramente visibile per i consumatori senza che essi siano costretti a chiederla. È il caso, per esempio, di un’indicazione di provenienza secondo l’articolo 48b della legge sulla protezione dei marchi (RS 232.11) che informa i consumatori sul Paese di provenienza e non costituisce un inganno. Questa possibilità è quindi esplicitamente menzionata nell’ordinanza (art. 39 cpv. 2 lett. d secondo periodo).

È importante notare che i prodotti di biscotteria (come definiti nell’art. 77 cpv. 2 ODOV) non sono coperti da questo obbligo. Per il pane venduto o servito come tale (intero) oppure in pezzi, l’origine deve essere specificata per iscritto in ogni caso. Ciò significa che, per esempio, deve essere dichiarato per iscritto il Paese di produzione del pane servito a fette in un ristorante e di quello usato per farcire dei sandwich. Questa dichiarazione può essere fatta, per esempio, su un cartellino o con una dicitura ben visibile al consumatore. L’obbligo vale anche per altri prodotti di panetteria come croissant, girelle alla cannella, panini al latte, ecc. Tutti gli stabilimenti che commercializzano pane o prodotti di panetteria, interi o in pezzi, sono interessati da questo obbligo (panetterie, ristoranti, alberghi, punti vendita al dettaglio, ecc.).

Art. 49a

’’’’Affinché gli operatori del mercato, nelle fasi successive della catena del valore, abbiano a disposizione informazioni sufficienti sugli inchiostri per gli imballaggi o sulle sostanze di base per la loro fabbricazione per poter garantire la conformità di questi prodotti, la loro composizione deve essere comunicata a chi li acquista. Queste informazioni riguardano solo le sostanze utilizzate intenzionalmente e devono essere fornite secondo la nomenclatura corrente (ad esempio numero CAS, numero CE, InfoCard ECHA, ecc.).

Art. 76 cpv. 1 Nota a piè di pagina

Nel settembre 2020, la Commissione del Codex Alimentarius ha introdotto nel proprio standard «General Principles of Food Hygiene» 1-1969 il concetto di cultura della sicurezza alimentare con lo scopo di incoraggiare gli operatori del settore a implementare un’adeguata cultura della sicurezza alimentare nel loro operato. L’obiettivo è aumentare la consapevolezza del personale sul questo tema e migliorare il comportamento. Come nell’UE4, questo concetto viene introdotto anche in Svizzera. La nota a piè di pagina viene adattata di conseguenza con il riferimento alla norma del Codex.

Art. 80 cpv. 3 lett. a nota a piè di pagina

Le note a piè di pagina con i riferimenti ai testi pertinenti del Codex Alimentarius sono state aggiornate e corrispondono allo stato attuale.

4 REGOLAMENTO (UE) 2021/382 DELLA COMMISSIONE, del 3 marzo 2021, che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari per quanto riguarda la gestione degli allergeni alimentari, la ridistribuzione degli alimenti e la cultura della sicurezza alimentare, aggiornato il 3.3.2021.