Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/36: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 72 pagine
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Art. 91
L’articolo 91 viene adeguato dal punto di vista linguistico e del contenuto al regolamento di esecuzione (UE) 2019/17935, che nel frattempo ha sostituito il regolamento (UR) n. 669/20096.
Il capoverso 1 è ripreso senza modifiche dal diritto previgente (cpv. 1).
Il capoverso 2 corrisponde al capoverso 1bisdel diritto previgente, tranne qualche adattamento linguistico
Capoverso. 3: i certificati per i controlli approfonditi trasmessi al posto di controllo frontaliero per via elettronica devono essere conformi alle prescrizioni dell’articolo 11 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793.
Capoverso. 4: la campionatura e l’analisi prima dell’esportazione in Svizzera devono avvenire in modo da rispettare le prescrizioni dell’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793. I relativi dati sono registrati nel certificato ufficiale.
Il capoverso 5 disciplina i requisiti del certificato ufficiale e il capoverso 6 la sua durata di validità.
I capoversi 7 e 8 sono ripresi in maniera immutata dal diritto previgente (cpv. 3bise cpv. 6).
Modifica dell’ordinanza sull’immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere (OIPPE)
Art. 2 lett. c n. 11
La modifica propone un’eccezione al principio di Cassis de Dijon ai sensi dell’articolo 16a capoverso 1 della legge federale del 6 ottobre 19957 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC). Il Consiglio federale decide sull’introduzione dell’eccezione. Può decidere di concedere tale eccezione se sono soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 4 capoversi 3 e 4 LOTC.
Per le sostanze vietate nei prodotti cosmetici, nell’articolo 54 capoverso 1 l’ODerr fa riferimento al diritto UE (Regolamento [CE] n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici). Tuttavia, il Consiglio federale autorizza il DFI a stabilire singole eccezioni dal diritto UE (art. 54 cpv. 7 ODerr).
Nei cosmetici, le furocumarine sono proibite in Svizzera e nell’UE, tranne nel caso di un contenuto normale negli oli essenziali naturali. Questa eccezione prevede per alcuni prodotti in Svizzera e nell’UE una concentrazione massima di furocumarine di 1 ppm. Tuttavia, i prodotti a cui si applica questa concentrazione massima differiscono tra la Svizzera e l’UE. Nell’UE la concentrazione massima di 1 ppm si applica solo alle creme solari e ai prodotti abbronzanti. Nell’articolo 6 capoverso 1 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20168 sui cosmetici (OCos), il DFI ha stabilito una regolamentazione divergente rispetto all’UE prescrivendo il valore massimo di 1 ppm anche per quei cosmetici che possono rimanere sulla pelle ed essere direttamente esposti alla luce del sole durante un uso normale e ragionevolmente prevedibile (ad es. creme per il viso). La Svizzera ha quindi un’eccezione più restrittiva dell’UE.
Essa è giustificata da motivi di protezione della salute: le furocumarine sono sostanze fototossiche, cioè vengono attivate dai raggi UV e possono quindi alterare il materiale genetico delle cellule e causare cancro alla pelle (cancerogenicità genotossica).
Pertanto, ai seguenti cosmetici si applica un valore massimo di 1 ppm:
- In Svizzera: cosmetici, eccetto profumi, acque da toeletta e acqua di Colonia che possono rimanere sulla pelle ed essere direttamente esposti alla luce del sole.
- Nell’UE: solo protezioni solari e prodotti abbronzanti.
Il fatto che nell’UE il contenuto di furocumarine sia specificamente regolato nei prodotti abbronzanti e di protezione solare e non in altri cosmetici ha ragioni storiche e non è basato su prove scientifiche. In
5 Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 della Commissione, del 22 ottobre 2019, relativo all’incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l’ingresso nell’Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi, e che attua i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 669/2009, (UE) n. 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 e (UE) 2018/1660 della Commissione, GU L 277 del 29.10.2019, pag. 89.
6 Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione, GU L 194 del 25.7.2009, pag. 11.
7 RS 946.51
8 RS 817.023.31