Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/37: UCRAINA: Adeguamenti del diritto sulle derrate alimentari – agevolazioni nei requisiti di caratterizzazione a seguito di difficoltà di approvvigionamento · 8 pagine
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Perplessità sulla delega al DFI e precisazione della nozione di «difficoltà di
approvvigionamento»
La maggioranza dei Cantoni e due organizzazioni delle cerchie interessate considerano discutibile ancorare in un’ordinanza del Consiglio federale una delega così ampia (art. 12 cpv. 2bise 2ter) tramite procedura accelerata. Essi reputano che una simile modifica
sostanziale della legislazione sulle derrate alimentari, che risulta indipendente dalla
situazione dell’approvvigionamento di prodotti di girasole provenienti dall’Ucraina, andrebbe adottata nel quadro di una procedura di revisione ordinaria. Inoltre sottolineano che la regola dell’adesivo rotondo rosso, introdotta in seguito si problemi di approvvigionamento dovuti alla pandemia di COVID-19, avrebbe potuto essere applicata per analogia nella situazione attuale ed essere disciplinata nell’ODerr.
I suddetti partecipanti, ulteriori cerchie interessate (in particolare le associazioni dei consumatori) e il PSS ritengono che la formulazione scelta in relazione alla nozione di difficoltà di approvvigionamento sia troppo vaga e conceda un eccessivo margine di autonomia al DFI, e pertanto chiedono che una disposizione derogatoria di questo genere venga applicata soltanto in situazioni di crisi estrema e per un periodo limitato.
4. Commento ai singoli articoli
Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr, RS 817.02)
Art. 12 cpv. 2bis
Come già ricordato nelle osservazioni generali, le associazioni dei consumatori, la
maggioranza dei Cantoni e il PSS chiedono di precisare le condizioni che consentono al DFI di prevedere deroghe ai requisiti in materia di informazione sulle derrate alimentari. A tale proposito propongono di indicare tra parentesi eventi quali ad esempio pandemie e guerre.
Per quanto concerne il secondo periodo di questo capoverso, diversi partecipanti (BE, BS,
GL, GR, JU, NW, OW, TG, TI, UR, VD, VS, ZH, ACCS) reputano opportuno specificare che il rinvio all'articolo 31 capoverso 1 ODerr si riferisce ai prodotti OGM. Per economiesuisse e Chocosuisse, occorre precisare che si tratta di derrate alimentari le quali secondo l'articolo 31 capoverso 1 necessitano di un’autorizzazione dell’USAV.
Art. 12 cpv. 2ter
La regola che le deroghe ai requisiti in materia di informazione sulle derrate alimentari non debbano incidere sulla protezione della salute dei consumatori è condivisa soprattutto dalle associazioni dei consumatori (acsi, frc, SKS, aha) e dal PSS. Il PSS e SKS suggeriscono però di adottare una formulazione maggiormente vincolante e di non indebolire i requisiti. In merito a questo capoverso e al capoverso 3 lettera c, economiesuisse e Chocosuisse
sottolineano che le indicazioni nutrizionali non dovrebbero essere considerate rilevanti per la salute. Inoltre fanno notare che, in tedesco, l’espressione «Warnaufschriften» non è
chiaramente definita, visto che nell’OID si utilizza il termine «Warnhinweis».
Art. 12 cpv. 3 lett. c
Riguardo alle modalità delle deroghe, GastroSuisse auspica che, per le derrate alimentari immesse sfuse sul mercato, sia prevista la possibilità di informare oralmente.
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