Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/37: UCRAINA: Adeguamenti del diritto sulle derrate alimentari – agevolazioni nei requisiti di caratterizzazione a seguito di difficoltà di approvvigionamento · 8 pagine
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FR, SKS e il PSS sono contrari alla possibilità di mettere a disposizione le informazioni su un sito Internet. A tale proposito, FR rileva che gli organi di esecuzione durante la loro attività constatano regolarmente che le aziende non sono in grado di fornire dichiarazioni complete e corrette sui propri siti Internet. Secondo SKS e il PSS, la possibilità di mettere a disposizione le informazioni su un sito Internet costituisce una deroga sostanziale a un principio
fondamentale del diritto delle derrate alimentari, ossia che le informazioni devono figurare sull’etichetta. Essi ritengono in ogni caso preferibile che le informazioni siano apposte
direttamente sul prodotto, e non che i consumatori se le debbano procurare in negozio o più tardi online da casa. Questa possibilità andrebbe circoscritta il più possibile e ammessa soltanto in assenza di alternative attuabili con oneri ragionevoli. L’indirizzo Internet (URL)
deve inoltre essere semplice, breve e condurre direttamente alle informazioni desiderate.
Le associazioni dei consumatori (acsi, frc) sono contrarie alla possibilità di riportare diverse indicazioni, in quanto essa si discosta notevolmente dai principi del diritto delle derrate alimentari, e in particolare da quello della caratterizzazione chiara e precisa delle derrate alimentari. Esse considerano l’adesivo rosso una soluzione accettabile in quanto più chiara. La possibilità prevista alla lettera a deve pertanto essere ridotta al minimo ed essere ammessa soltanto come ultima ratio.
Art. 2 cpv. 2
Aha plaude espressamente al fatto che il DFI non possa prevedere deroghe per le indicazioni rilevanti per la salute, e in particolare per gli ingredienti che potrebbero provocare allergie o altre reazioni indesiderate, e che sia stato fatto salvo l’articolo 11 OID. Ciò garantisce ai consumatori che soffrono di allergie e intolleranze alimentari di essere ben informati anche in futuro su eventuali modifiche alle ricette.
Art. 2 cpv. 3
Varie associazioni dell'economia (economiesuisse, Swiss Retail, Chocosuisse, fial,
primavera, Swiss granum, Swissolio) chiedono di prevedere ulteriori eccezioni all’obbligo di apporre un adesivo, ad esempio nel caso in cui ciò comporterebbe oneri sproporzionati o quando l’applicazione dell’adesivo non è possibile per motivi tecnici. La IG D propone in alternativa una semplice dicitura sullo scaffale di vendita.
Le associazioni dei consumatori (acsi, frc, SKS) chiedono per contro che, per i prodotti su cui gli adesivi non aderiscono, le informazioni figurino chiaramente non solo sullo scaffale di vendita, ma anche sul sito Internet del commerciante.
Art. 3
Diversi Cantoni (BE, BS, GL, JU, LU, NW, OW, TG, UR, VS, ZG, ZH) e l’USC considerano troppo lunga la durata di validità di 18 mesi (fino alla fine del 2023) prevista. Pertanto suggeriscono di anticipare il termine in questione alla fine del 2022 o al 31 luglio 2023, anche perché una proroga in seguito a una nuova valutazione della situazione potrebbe essere accordata ini tempi brevi.
Ulteriori richieste
Numerosi Cantoni e organizzazioni delle cerchie interessate e un’associazione mantello (Swiss Retail Federation, fial, IG D, primavera, Swissgranum, Swissolio, VKCS, AR, BE, BS, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, TG, TI, UR, VS, VS, ZH) hanno sottolineato la necessità di introdurre una norma sull’esaurimento delle scorte dopo la scadenza dell’ordinanza.
AG ha chiesto inoltre di definire delle dimensioni minime per l’adesivo rotondo rosso.
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