Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/50: Legge federale sul commercio degli strumenti di tortura (Legge sugli strumenti di tortura, LSTor) · 9 pagine

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6 Osservazioni su singole disposizioni

 Titolo della nuova legge federale

San Gallo e Vaud suggeriscono di modificare il titolo da «Legge federale sul commercio degli strumenti di tortura» a «Legge federale contro il commercio degli strumenti di tortura». Anche il PEV e l’ACAT propongono un titolo diverso.

 Scopo della legge

Amnesty International e i GDS propongono di estendere il campo d’applicazione al fine di proibire la produzione e il finanziamento di strumenti di tortura. Ritengono inoltre che sia necessario includere nella legge la distruzione delle scorte esistenti di tali strumenti.

 Subordinazione dei beni da parte del Consiglio federale

Il PLR. I Liberali Radicali, Economiesuisse e Swissmem chiedono che nella presente legge il Consiglio federale stabilisca in maniera definitiva quali beni vi rientrano. Il PEV e l’ACAT raccomandano che il Consiglio federale basi la sua decisione non solo sulla legislazione degli Stati membri del Consiglio d’Europa che ne attuano la raccomandazione, bensì anche sui rapporti redatti dalle organizzazioni internazionali competenti, dalla futura istituzione nazionale per i diritti umani, dalla CNPT e dalla società civile.

 Definizioni Strumenti di tortura

In assenza di una definizione legale di tortura, Amnesty International e i GDS suggeriscono di definirla sulla base di accordi internazionali, e raccomandano di illustrare anche l’espressione «altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti». Per evitare fraintendimenti, i due organismi propongono quindi di sostituire il termine «strumenti di tortura» con un termine che non si riferisca esclusivamente a uno degli usi proibiti (la tortura). Economiesuisse e scienceindustries, dal canto loro, ritengono che la formulazione «altri impieghi pratici» sia troppo ampia.

Strumenti che possono essere utilizzati anche per la tortura

Secondo Vaud e Swissmem, la definizione è formulata in modo troppo aperto e, nell’attuazione concreta, lascia spazio all’interpretazione. Swissmem raccomanda pertanto di inserire nella legge un chiaro rimando all’elenco definitivo dei beni indicati nella relativa ordinanza. Anche Amnesty International e i GDS ritengono che questo termine debba essere definito in modo diverso.

Assistenza tecnica

Soletta, Appenzello Esterno e la CCPCS suggeriscono di utilizzare un termine uniforme per «ausilio tecnico» e «assistenza tecnica». Amnesty International e i GDS propongono di sostituire «tra l’altro» con «ad esempio» così da definire il termine «assistenza tecnica» nel modo più ampio possibile.

 Divieto di strumenti di tortura

Diversi gruppi d’interesse ritengono che il progetto di legge sia troppo restrittivo per quanto riguarda le attività vietate relative agli strumenti di tortura. Secondo Amnesty International e i GDS, il divieto di assistenza tecnica dovrebbe includere non solo la fornitura ma anche l’accettazione di assistenza tecnica legata agli strumenti di tortura. Inoltre, dovrebbero essere vietati lo sviluppo e la produzione di tali strumenti, nonché il finanziamento diretto e indiretto. Il PEV e l’ATAC ritengono che il divieto debba essere esteso anche al finanziamento di aziende che producono strumenti destinati alla tortura.