Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/50: Legge federale sul commercio degli strumenti di tortura (Legge sugli strumenti di tortura, LSTor) · 9 pagine
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Le proposte d’integrazione prevedono in particolare:
Esenzione per gli organi di polizia
Appenzello Esterno, Soletta e la Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali svizzere (CCPCS) chiedono nelle loro dichiarazioni che si preveda un’esenzione esplicita dall’obbligo di autorizzazione nella fornitura di assistenza tecnica in relazione a beni che possono essere ugualmente impiegati per la tortura se tale assistenza è fornita a un’autorità di perseguimento penale In tal senso, fanno riferimento all’articolo 15 paragrafo 3 lettera b del regolamento anti-tortura dell’UE, che prevede tale esenzione per la partecipazione di personale militare o civile a un’operazione di mantenimento della pace o di gestione delle crisi dell’UE o delle Nazioni Unite. L’esenzione UE si applica anche alla partecipazione a un’operazione condotta sulla base di un accordo tra Stati membri dell’UE e Paesi terzi nel settore della difesa.
Si sottolinea in particolare che alcuni beni impiegati dalla polizia per i trasferimenti con scorta rientrerebbero nella nuova legge e sarebbero quindi soggetti ad autorizzazione. Un’eccezione è giustificata dal considerando 26 del regolamento anti-tortura dell’UE, secondo cui è opportuno prevedere deroghe specifiche ai controlli sulle esportazioni allo scopo di non ostacolare l’operatività delle forze di polizia. Si chiede dunque che i dispiegamenti transfrontalieri delle forze di polizia siano esplicitamente esclusi dal campo d’applicazione della nuova legge.
Disposizione derogatoria per il settore erotico
La CCPCS, Appenzello Esterno e Soletta ritengono che gli allegati II e III del Regolamento UE anti-tortura coprano anche i beni utilizzati nel settore erotico. Per queste merci è dunque necessario vagliare un’esenzione dall’eventuale obbligo di autorizzazione.
Elenchi dei beni
Economiesuisse, scienceindustries e Swissmem ritengono che gli elenchi di beni debbano essere definiti in modo restrittivo e contenere una lista esaustiva.
L’Unione sindacale svizzera (USS) mette in guardia contro la definizione di un elenco meno completo di quello dell’UE. In particolare, l’esportazione di strumenti impiegati dalle autorità di perseguimento penale, come proiettili di gomma, lanciatori di gas lacrimogeni o ancora manganelli convenzionali, dovrebbe avvenire solo previa autorizzazione. I VERDI svizzeri preferirebbero che gli elenchi di beni fossero sanciti dalla legge piuttosto che a livello di ordinanza. Amnesty International avanza proposte concrete di liste di beni che sono state sviluppate in collaborazione con la Omega Research Foundation. Il Partito evangelico svizzero (PEV) e Azione dei Cristiani per l’Abolizione della Tortura (ACAT) invitano il Consiglio federale a mantenere un margine di apprezzamento per il nostro Paese e a proporre al Parlamento di ampliare ulteriormente gli attuali elenchi di beni contenuti nella raccomandazione del Consiglio d’Europa e del regolamento anti-tortura dell’UE, vietando gli strumenti di spionaggio elettronico (hardware e software) che consentirebbero agli attori che violano il divieto di tortura di estorcere informazioni o altri dati ai difensori dei diritti umani. L’elenco includerebbe anche armi da elettroshock per contatto, cappucci e fasce per prigione, nonché sedie, assi e letti dotati di cinture ai fini del perseguimento penale.
La Commissione nazionale per la prevenzione della tortura (CNPT), Amnesty International e i Giuristi democratici svizzeri (GDS) propongono di inserire nella legge l’obbligo di rivedere e aggiornare regolarmente gli elenchi di beni. Il PEV e l’ACAT sostengono che gli elenchi debbano essere sottoposti a revisione almeno ogni due anni.