Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/50: Legge federale sul commercio degli strumenti di tortura (Legge sugli strumenti di tortura, LSTor) · 9 pagine
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lo scambio automatico di dati appena menzionato debba applicarsi ad ambo i capoversi della disposizione proposta.
Zurigo ritiene che la disposizione secondo cui le autorità penali devono notificare le sentenze da loro emesse all’autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni debba essere estesa ai procedimenti trattati dal Ministero pubblico. scienceindustries ritiene che l’enumerazione delle leggi sia invece obsoleta in virtù del principio di sussidiarietà. L’assistenza amministrativa tra autorità svizzere sarebbe difatti già regolamentata dalla legislazione in materia.
Assistenza amministrativa tra autorità svizzere e straniere
Mentre scienceindustries ed Economiesuisse chiedono che le autorità straniere rispettino le norme svizzere sulla protezione dei dati per garantire la protezione della proprietà intellettuale, Amnesty International e i GDS fanno riferimento all’obbligo di notifica e di consultazione e allo scambio d’informazioni tra gli Stati membri previsti dal regolamento anti-tortura dell’UE e propongono un obbligo di cooperazione tra l’autorità svizzera preposta al rilascio delle autorizzazioni e le autorità di altri Stati.
Esecuzione
Economiesuisse, Swissmem e scienceindustries propongono che nell’ordinanza di esecuzione il Consiglio federale fissi a due anni il periodo di validità di un’autorizzazione, in analogia con la legge sul controllo dei beni a duplice impiego. Il PEV e l’ACAT chiedono invece un periodo di validità di cinque anni, che dovrebbe essere sancito a livello di legge.
I tre organi sconsigliano invece la creazione di una nuova autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni e al controllo per l’esecuzione della legge sugli strumenti di tortura. La responsabilità dovrebbe piuttosto essere attribuita alle autorità già esistenti.
Rapporto
Secondo Amnesty International e i GDS, i rapporti annuali dovrebbero riportare il numero di domande ricevute, i beni e gli Stati interessati, nonché le decisioni prese in ciascun caso, da regolamentare a livello di legge. Il PEV e l’ACAT propongono inoltre un adeguamento della formulazione al fine di rispettare il principio di trasparenza. Inoltre, l’ACAT ritiene che sia opportuno includere la valutazione del DFAE nella preparazione di questi rapporti, regolamentando tale procedura a livello di ordinanza. I VERDI svizzeri ritengono che la disposizione proposta non garantisca la trasparenza delle informazioni e che il rapporto non debba limitarsi al settore della politica economica esterna.
Modifica di altri atti normativi
Per quanto riguarda la modifica che concerne solo il testo francese, Ginevra sottolinea che, in linea con la modifica della LBDI, anche la formulazione dell’articolo 14 capoverso 1 della presente legge dovrebbe essere modificata. Il termine «arresto» dovrebbe essere sostituito dalla formulazione «una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria» in applicazione dell’articolo 333 capoverso 2 lettera b del Codice penale svizzero (CPS, RS 311.0). Infine, Amnesty International propone di sancire le funzioni della nuova commissione di esperti all’interno della legge federale sulla Commissione per la prevenzione della tortura.
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