Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/53: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2022/922 sull’istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (sviluppo dell’acquis di Schengen) · 42 pagine
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Rapporto esplicativo
ciproca nell’applicazione corretta ed efficace del diritto è un presupposto fondamentale per il buon funzionamento dello spazio Schengen, poiché si tratta, come noto, di uno spazio senza frontiere interne.
Il paragrafo 2 menziona i due principali settori di attività della valutazione Schengen: la verifica dell’applicazione dell’acquis di Schengen negli Stati membri (lett. a) e la verifica della disponibilità degli Stati che intendono far parte dello spazio Schengen ad applicare il diritto di Schengen (lett. b). In tale contesto si stabilisce (come ovvio) che l’entrata in vigore del nuovo regolamento UE non implica che gli Stati, intenzionati a entrare nello spazio Schengen,che sono già stati sottoposti a una prima valutazione secondo le disposizioni vigenti e la cui procedura è stata dichiarata conclusa dalla Commissione europea debbano sottoporsi a una nuova valutazione.18
Il paragrafo 3 precisa che l’oggetto della valutazione è l’applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen da parte degli Stati membri. Sono oggetto di valutazione le attività attribuibili al relativo Stato19. Il regolamento (UE) 2022/922 non prevede invece una base per la valutazione a sé stante e diretta delle attività degli organismi dell’UE operanti nell’ambito di Schengen (p. es. organi dell’UE quali Frontex)20. Inoltre il paragrafo 3 precisa che, come finora, le valutazioni riguardano tutti gli aspetti importanti per il buon funzionamento del sistema. Ne fanno parte anche le modalità operative delle autorità cha applicano l’acquis di Schengen.21
Poiché a causa della sua portata, non è possibile verificare l’applicazione dell’intero acquis di Schengen nell’ambito di una sola valutazione, sono elencati (in modo non esaustivo) i settori che di norma vengono controllati in occasione di una visita di valutazione. Si tratta in linea di massima dei settori già noti («frontiere esterne», «frontiere interne», «politica in materia di visti», «rimpatri», «cooperazione di polizia», «cooperazione giudiziaria in materia penale» e «protezione dei dati»). Soltanto il settore «SIS/Sirene» è inteso in senso più largo e ora comprende, al fine di tenere conto degli sviluppi degli ultimi anni, anche i «sistemi IT su larga scala» a sostegno dell’applicazione dell’acquis di Schengen. Questi settori non definiscono tuttavia il campo
18 Concretamente questo riguarda la Romania, la Bulgaria e la Croazia, la cui prima valutazione è già conclusa, ma nel cui caso la decisione del Consiglio relativa all’entrata in vigore dell’acquis di Schengen è ancora pendente. Per contro, Cipro, il quarto Stato membro dell’UE che intende partecipare allo spazio Schengen, non è contemplato da questa disposizione, poiché la sua prima valutazione è ancora in corso.
19 Allo Stato in questione sono quindi attribuibili anche le attività di attori non statali (per esempio le prestazioni di fornitori privati nell’ambito della procedura per il rilascio di visti) coinvolti nell’adempimento dei compiti statali (cfr. preambolo, consid. 7).
20 Per tale valutazione le basi legali degli organi dell’UE prevedono una procedura specifica. Ciò non esclude tuttavia che nel quadro della valutazione degli Stati membri si proceda a una verifica indiretta delle attività degli organi dell’UE relative all’applicazione dell’acquis di Schengen e che nella relazione non vi siano riscontri al riguardo. Se in tale occasione si dovessero constatare carenze, la Commissione europea è tenuta a informarne i pertinenti organi direttivi e il Consiglio (cfr. preambolo, consid. 8).
21 Ovviamente questo non significa che in occasione della valutazione Schengen della Svizzera si possano imporre nuovi obblighi che avrebbero ripercussioni sulla ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni o sulla struttura delle autorità per l’adempimento di un determinato compito; infatti se non risultano chiaramente dall’acquis di Schengen stesso, prescrizioni di tipo organizzativo o istituzionale non possono essere imposte per mezzo della valutazione Schengen. Dalle pertinenti constatazioni potrebbe risultare al massimo una raccomandazione (non vincolante) per la Svizzera.