Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/53: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2022/922 sull’istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (sviluppo dell’acquis di Schengen) · 42 pagine

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resta fondamentalmente invariata. Secondo il paragrafo 2 la Commissione europea è responsabile del coordinamento generale in relazione alla programmazione e all’esecuzione delle valutazioni. Con il nuovo regolamento è tuttavia responsabile anche dell’adozione delle raccomandazioni, oltre che delle relazioni (par. 2 in combinato disposto con l’art. 22 par. 4). Ciononostante, secondo il paragrafo 3 il Consiglio dell’UE continua ad avere importanti competenze decisionali. A prescindere dal fatto che le decisioni della Commissione europea sottostanno all’approvazione degli Stati membri (procedura d’esame secondo l’art. 30 par. 2), il Consiglio dell’UE rimane responsabile dell’adozione delle raccomandazioni in casi importanti. È considerata importante l’adozione di raccomandazioni emanate nel quadro della procedura urgente in caso di gravi carenze (art. 22), della prima valutazione (art. 23) o della valutazione tematica (art. 24) oppure l’adozione di raccomandazioni nei casi in cui lo Stato valutato non è d’accordo con il contenuto della relazione o delle raccomandazioni (art. 20 par. 5). Inoltre la conclusione della procedura non è più di competenza esclusiva della Commissione europea. Spetta infatti al Consiglio dell’UE decidere in merito alla conclusione di una procedura urgente o di una prima valutazione (art. 22 par. 9, art. 23 par. 5). Va infine osservato che il nuovo regolamento UE rafforza il ruolo del Consiglio, in quanto quest’ultimo deve monitorare da vicino sotto il profilo politico l’attuazione delle raccomandazioni nella fase di follow-up (par. 3 in combinato disposto con l’art. 25: «governance Schengen»).

Il paragrafo 5 impone agli Stati membri un obbligo generale di cooperare. Come finora, devono adottare le misure atte a permettere alla Commissione e alle squadre di eseguire efficacemente le loro attività. Ne fa parte anche il fatto di garantire alle squadre, ai fini della valutazione, l’accesso senza ostacoli a tutti i locali, a tutti i documenti e ai collaboratori cui è conferita l’applicazione dell’acquis di Schengen27.

Infine, il capoverso 6 riprende la ripartizione attuale tra la Commissione europea e lo Stato valutato per quanto riguarda l’assunzione delle spese delle visite. Sono in linea di massima a carico della Commissione europea le spese di viaggio e alloggio sostenute da tutte le persone coinvolte (membri della squadra, osservatori, esperti tirocinanti), mentre lo Stato valutato assume le altre spese della valutazione (p. es. spese di trasporto o per le traduzioni simultanee).

Articolo 4 Forme di valutazione

Il paragrafo 1 dell’articolo designa le quattro forme di valutazione28 e i paragrafi successivi precisano i presupposti per la prima valutazione, la valutazione tematica e la valutazione senza preavviso.29

27 In tale contesto vanno tuttavia rispettate le condizioni d’accesso previste dal diritto nazionale per le informazioni confidenziali.

28 Cfr. anche il commento all’art. 2, n. 2-5.

29 Per le valutazioni periodiche non è necessario stabilire i presupposti, dato che questa forma non è organizzata ad hoc bensì secondo un turno prestabilito conformemente al programma annuale o pluriennale (art. 12 e 13).