Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/53: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2022/922 sull’istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (sviluppo dell’acquis di Schengen) · 42 pagine
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è invece necessario adeguare il diritto svizzero, poiché il regolamento contiene disposizioni direttamente applicabili che non sono contrarie ad alcuna disposizione del diritto svizzero. Qui appresso si illustra il contenuto del regolamento da recepire.
2.1 Panoramica del contenuto del regolamento (UE) 2022/922
Il regolamento (UE) 2022/922 sostituisce il regolamento (UE) n. 1053/2013, che costituisce l’attuale base legale per la valutazione Schengen. Il nuovo regolamento riprende le basi e i principi fondamentali dell’attuale procedura, precisandole e completandole in alcuni punti. La riforma intende rendere la procedura complessivamente più razionale ed efficace nonché conferire al meccanismo la necessaria flessibilità per garantire un’utilizzazione degli strumenti a disposizione il più possibile adatta alle esigenze. Le particolarità più importanti del nuovo regolamento possono essere riassunti negli aspetti elencati qui di seguito.
Natura giuridica e oggetto della valutazione Schengen
La natura giuridica e l’oggetto della procedura rimangono invariati. Oggetto della valutazione Schengen è l’attuazione e l’applicazione corretta dell’acquis di Schengen da parte degli Stati membri, futuri e attuali. Gli aspetti che non si fondano sull’acquis di Schengen non sono contemplati dal meccanismo, neppure se sono giuridicamente vincolanti per gli Stati valutati. Il rispetto, ad esempio, degli obblighi risultanti dall’acquis Dublino/Eurodac non è pertanto verificato nell’ambito del presente meccanismo.
La valutazione Schengen resta una procedura di valutazione tra pari («peer-to-peer»). Costituisce una procedura sui generis e completa i mezzi di monitoraggio che la Commissione europea ha a disposizione in quanto «custode dei trattati» per imporre il rispetto degli obblighi risultanti dall’acquis di Schengen16. Il fatto che in futuro la Commissione europea non approverà, come finora, soltanto le relazioni, bensì anche le pertinenti raccomandazioni (art. 20) non modifica questa situazione. Infatti, da un lato tutte le decisioni della Commissione europea sottostanno all’approvazione degli Stati Schengen (art. 30) e, dall’altro, in casi «importanti» l’adozione delle raccomandazioni rimane di competenza del Consiglio dell’UE (art. 20 par. 5, 22 par. 4 e 23 par. 2). Pertanto gli Stati membri continuano a disporre di competenze decisionali fondamentali.
Forme di valutazione
I tipi consolidati di valutazione sono mantenuti: «valutazione periodica», «prima valutazione», «valutazione tematica» e «valutazione senza preavviso». Neppure la forma di queste valutazioni subisce modifiche sostanziali. Il regolamento illustra in
16 Nei confronti degli Stati membri dell’UE la Commissione può avviare un procedimento d’infrazione (art. 258 TFUE) e nei confronti degli Stati associate una procedura per dirimere le controversie sancita negli accordi di associazione (cfr. per la Svizzera: art. 10 AAS).