Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/53: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2022/922 sull’istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (sviluppo dell’acquis di Schengen) · 42 pagine

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Rapporto esplicativo

- I numeri 6-8 definiscono le notioni «visita», «nuova visita», e «visita di verifica». Mentre il primo termine è usato nel regolamento (UE) 2022/922 come iperonimo che include tutte le visite in loco eseguite ai fini di una valutazione o della verifica dell’attuazione di un piano d’azione, gli altri due termini designano forme specifiche applicate, in determinate circostanze, durante il follow-up. Una «nuova visita» costituisce un’ulteriore visita di valutazione che deve essere svolta obbligatoriamente se nel quadro della valutazione precedente sono state riscontrate gravi carenze o se nel quadro di una prima valutazione è stato constatato che lo Stato membro non soddisfa ancora le condizioni per l’applicazione dell’acquis. Una nuova visita conduce pertanto obbligatoriamente all’adozione di una nuova relazione ed eventualmente di nuove raccomandazioni (art. 22 par. 7 e 8; art. 23 par. 4). Per contro, la «visita di verifica» si limita al monitoraggio in loco del piano d’azione o dei progressi nella sua attuazione, senza che debba obbligatoriamente essere redatta una relazione scritta. L’obiettivo della visita di verifica è controllare se possono considerarsi concluse l’attuazione del piano d’azione e pertanto anche la valutazione.

- I numeri 9 e 10 riprendono e trasferiscono nel regolamento UE due definizioni fondamentali della guida alla valutazione Schengen. In primo luogo si chiarisce che la valutazione «non conforme» (cfr. art. 20 par. 3 lett. c) contenuta in una relazione di valutazione implica una violazione di una disposizione giuridicamente vincolante dell’acquis di Schengen. Le infrazioni delle norme giuridicamente non vincolanti (p. es. raccomandazioni, manuali a carattere di «soft law») non sono quindi qualificate come «non conformi», bensì come «richiede miglioramenti» (cfr. art. 20 par. 3 lett. b). In secondo luogo si definisce – anche se in forma relativamente generale – cosa s’intende per una grave carenza, che implica conseguenze procedurali particolari (art. 22). È grave una carenza ritenuta contraria al diritto (non conforme) che ha (perlomeno potenzialmente) ripercussioni negative significative per la posizione giuridica di privati interessati, per singoli o più Stati membri o per lo spazio Schengen in generale.

- I numeri 11-13 definiscono da un lato coloro che partecipano alla squadra che svolge l’attività di valutazione o di monitoraggio; si tratta di esperti designati dagli Stati membri e di rappresentanti della Commissione europea. Dall’altro, definiscono due altre categorie di persone che, pur non essendo parte di una squadra, a determinate condizioni possono partecipare lo stesso a una visita. Si tratta di rappresentanti di organi o organismi competenti dell’UE (art. 7), che partecipano in qualità di osservatori, nonché di esperti tirocinanti che possono partecipare alle valutazioni a scopi formativi (cfr. art. 18 par. 5-7).

Articolo 3 Responsabilità e dovere di cooperazione

Anche il nuovo regolamento UE stabilisce che gli Stati membri e la Commissione europea sono congiuntamente responsabili dell’attuazione della valutazione Schengen (par. 1), per cui devono cooperare pienamente in ogni fase della valutazione (par. 4). La ripartizione dei compiti tra la Commissione europea e gli Stati Schengen coinvolti