Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/53: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2022/922 sull’istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (sviluppo dell’acquis di Schengen) · 42 pagine
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Rapporto esplicativo
Attuazione delle raccomandazioni (cosiddetto «follow-up»)
Anche nell’ultima fase della procedura, dedicata ai lavori di attuazione, vi sono tre novità importanti. Gli intervalli tra le relazioni sullo stato di attuazione delle raccomandazioni sono prolungati da tre a sei mesi (art. 21), eccetto in caso di gravi carenze, in cui il Consiglio può impartire termini più brevi. Inoltre, sono estesi i mezzi di monitoraggio a disposizione della Commissione europea. Per verificare con precisione lo stato di attuazione delle misure correttive previste nel piano di attuazione, si procede, nel caso di gravi carenze o di una prima valutazione, a nuove visite in loco, i cui risultati possono nuovamente confluire in una relazione e in raccomandazioni (art. 22 par. 7, art. 23 par. 4). La Commissione europea può altresì svolgere una cosiddetta visita di verifica (eventualmente anche senza preavviso), prima di dichiarare che il piano d’azione è «attuato» (art. 5 in combinato disposto con l’art. 19 par. 4). In caso di gravi carenze e di prime valutazioni le visite di verifica sono obbligatorie. Infine, in caso di gravi carenze e di prime valutazioni, la decisione definitiva sulla conclusione della valutazione spetta ora al Consiglio dell’UE, che deve confermare formalmente la valutazione della Commissione europea (art. 22 par. 9 e 23 par. 5).
Monitoraggio politico («governance Schengen»)
Uno degli obiettivi importanti della revisione è rafforzare il ruolo del Consiglio dell’UE e del Parlamento europeo. Una relazione annuale (o semestrale) della Commissione europea sui risultati delle valutazioni e sullo stato di attuazione delle raccomandazioni intende affinare la consapevolezza dei problemi e la sensibilità politica rispetto al funzionamento dello spazio Schengen e permettere al Consiglio e al Parlamento europeo di reagire, se necessario, in una forma adeguata («governance Schengen»).
2.2 Commento ai singoli articoli
2.2.1 Disposizioni generali
Le disposizioni generali del regolamento (UE) 2022/922 descrivono gli obiettivi e il campo d’applicazione del meccanismo (art. 1), contengono le definizioni (art. 2), determinano le competenze di fondo degli attori principali (Commissione e Stati Schengen) nella procedura di valutazione e sanciscono l’obbligo reciproco di cooperare (art. 3). A tali disposizioni se ne aggiungono ora altre sulle forme e i metodi delle attività di valutazione e monitoraggio (art. 4-6), sul coinvolgimento di organi e altri organismi dell’UE nella pianificazione ed esecuzione delle valutazioni nonché sulla gestione delle informazioni trasmesse da terzi (art. 7-11).
Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione
Secondo il paragrafo 1 il meccanismo di valutazione serve a garantire il rispetto delle prescrizioni dell’acquis di Schengen da parte di tutti gli Stati membri. La fiducia re-