Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/53: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2022/922 sull’istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (sviluppo dell’acquis di Schengen) · 42 pagine
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Rapporto esplicativo
- Per le prime valutazioni il paragrafo 2 stabilisce unicamente che la Commissione può organizzarle soltanto dopo che lo Stato membro si è dichiarato pronto per essere valutato.30
- Per le valutazioni senza preavviso la Commissione europea disponeva di un grande margine di apprezzamento già secondo il vecchio regolamento e ciò rimarrà così anche in futuro. Tuttavia, il paragrafo 3 menziona ora in un elenco non esaustivo alcuni casi specifici: una valutazione senza preavviso può ad esempio essere organizzata, come finora, per valutare la situazione alle frontiere interne (lett. a). Inoltre, la Commissione europea può organizzare in qualsiasi momento una valutazione senza preavviso quando ha motivo di ritenere che uno Stato membro stia gravemente trascurando gli obblighi che gli incombono in virtù dell’acquis di Schengen oppure quando viene a conoscenza di gravi problemi che possono avere ripercussioni negative significative sul funzionamento dello spazio Schengen o che potrebbero costituire una minaccia per l’ordine pubblico e la sicurezza interna (lett. b e c).
- Secondo il paragrafo 4 la Commissione europea può organizzare valutazioni tematiche ad esempio per seguire l’attuazione e l’applicazione di nuovi sviluppi importanti dell’acquis di Schengen o per procedere a confronti incrociati tra Stati membri che devono affrontare le stesse sfide. Anche in questo caso, la Commissione europea usufruisce di un ampio margine d’apprezzamento visto che l’elenco non è esaustivo, tuttavia le valutazioni tematiche rientrano nella programmazione annuale e sottostanno pertanto all’approvazione degli Stati membri (cfr. art. 13 par. 1 in combinato disposto con l’art. 30).
Alle diverse forme di valutazione non corrisponde di regola una procedura a sé stante. La forma di base è la valutazione periodica (art. 20 seg.), sulla quale si fondano principalmente – fatta eccezione per alcune regole particolari (art. 23 seg.) – la prima valutazione e la valutazione tematica. Per la valutazione senza preavviso non è prevista una forma particolare, poiché in questo caso, oltre alla programmazione, è disciplinata specificamente soltanto l’organizzazione della visita (art. 19 par. 4)31. Infine, ad ogni forma di valutazione può essere applicata la procedura urgente (art. 22), istituita con il regolamento (UE) 2022/922. Tale procedura si applica se nel quadro di una visita si constatano gravi carenze ai sensi dell’articolo 2 numero 10.
30 Mentre per Cipro la procedura di valutazione in vista della piena cooperazione in materia di Schengen è attualmente in corso, l’organizzazione di una prima valutazione è ormai ipotizzabile soltanto per l’Irlanda, che, in virtù dello status speciale sancito dal diritto primario dell’UE, partecipa solo parzialmente a Schengen e in futuro potrebbe decidere di partecipare anche in ulteriori settori (diritto di «opt-in»).
31 Anche se esse sono in linea di principio ipotizzabili secondo il regolamento (UE) 2022/922, le valutazioni senza preavviso sono organizzate soltanto in vista della verifica dell’applicazione dell’acquis di Schengen da parte di Stati che hanno già aderito del tutto o parzialmente a Schengen. Finora nella prassi non vi è stata alcuna ragione per svolgere visite senza preavviso durante la prima valutazione di Stati «candidati all’adesione».