Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/53: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2022/922 sull’istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (sviluppo dell’acquis di Schengen) · 42 pagine

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Rapporto esplicativo

d’applicazione materiale della procedura di valutazione, bensì sono da intendersi piuttosto come prescrizioni organizzative. Sono importanti soprattutto per impostare la formazione degli esperti e per definire i profili richiesti per le previste visite in loco. La Commissione europea può procedere agli adeguamenti dettagliati necessari (p. es. definizione di eventuali sottosettori) nel quadro della definizione del programma di valutazione pluriennale (cfr. art. 12).

Articolo 2 Definizioni

Mentre il vecchio regolamento (UE) n. 1053/2013 si limitava a definire soltanto il termine «acquis di Schengen», il nuovo regolamento contiene tutta una serie di altre definizioni legali. Dato che la maggior parte delle definizioni si evince dal termine stesso, ci limitiamo a sottolineare soltanto i seguenti aspetti.

- Il termine chiave «acquis di Schengen» è ripreso senza modifiche nel numero 1. Sono contemplate tutte le disposizioni integrate nel quadro istituzionale dell’UE – quindi, fondamentalmente, l’Accordo di Schengen22, la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen23 e il diritto secondario che si fonda su questi due trattati24 nonché tutte le disposizioni del diritto secondario che l’UE ha adottato o adotterà in quanto sviluppo dell’acquis di Schengen. È ovvio che in relazione alla Svizzera le disposizioni dell’acquis di Schengen possono essere oggetto della procedura di valutazione nella misura in cui esse sono applicabili al nostro Paese al momento della visita in loco.

- I numeri 2-5 definiscono le quattro forme di valutazione. Si tratta, da una parte, delle valutazioni oggetto della programmazione comune (cfr. art. 13 par. 2): la «valutazione periodica», intesa a verificare, a scadenze regolari, l’applicazione dell’acquis di Schengen da parte di uno Stato membro per valutarne le prestazioni complessive; la «prima valutazione», intesa a verificare se uno Stato che vuole aderire a Schengen adempie le condizioni per partecipare alla cooperazione Schengen25; e la «valutazione tematica» intesa a verificare in modo mirato l’applicazione di determinati aspetti dell’acquis di Schengen in tutti gli Stati membri o in alcuni di essi. Dall’altra parte, le valutazioni possono essere svolte anche «senza preavviso». Questa forma di valutazione, la cui programmazione compete esclusivamente alla Commissione europea, può concentrarsi su uno o più aspetti dell’acquis di Schengen e coinvolgere contemporaneamente anche più Stati membri26.

22 Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, GU L 239 del 22.9.2000, pag. 13.

23 Convenzione di applicazione del 19 giugno 1990 dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

24 Queste convenzioni e questi atti dell’acquis di Schengen «originario» sono elencati nell’allegato A dell’AAS.

25 Cipro («adesione integrale») e Irlanda (partecipazione al SIS e ad alcuni strumenti di cooperazione di polizia) sono attualmente sottoposti a questa prima valutazione.

26 Questo può essere interessante per stabilire confronti tra gli Stati.