Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/53: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2022/922 sull’istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (sviluppo dell’acquis di Schengen) · 42 pagine

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Rapporto esplicativo

modo più chiaro gli obiettivi e le condizioni per il loro impiego (art. 5), tuttavia la Commissione europea continua a disporre di un grande margine di apprezzamento, in particolare per quanto riguarda la decisione di procedere o meno a una valutazione senza preavviso.

Procedura di valutazione

I principi della procedura di valutazione restano gli stessi. Il suo elemento centrale è la visita di un gruppo di esperti che controlla in loco se sussistano eventuali carenze (prima fase: fact finding). Per motivi organizzativi le visite si svolgono separatamente per settore. I risultati delle verifiche sono descritti e valutati in modo dettagliato in una relazione; su questa base sono formulate istruzioni concrete (cosiddette raccomandazioni) per eliminare le carenze individuate (seconda fase). Lo Stato valutato deve attuare le raccomandazioni (cosiddetto «follow-up»: terza fase) sulla base di un piano d’azione e fornire a scadenze regolari relazioni in merito allo stato di attuazione. Infine, i risultati della valutazione confluiscono sempre nella pianificazione della successiva valutazione del settore in questione.

Questa procedura si applica a tutte le forme di valutazione anche se le sue modalità concrete si distinguono parzialmente a seconda della forma. Una novità importante è costituita dalla procedura urgente (art. 22) che si applica in caso di gravi carenze e che, nell’interesse dell’eliminazione tempestiva di tali carenze, dimezza praticamente la durata «normale» della procedura.

Programmazione della valutazione e degli esperti

La «valutazione periodica«, la «prima valutazione« e la «valutazione tematica» sono oggetto del programma (pluri-) annuale comune (art. 12-13)17. Anche in futuro la Commissione europea dovrà coordinare le proprie proposte con gli Stati Schengen, tenendo conto in sede di pianificazione anche delle perizie dei pertinenti organi e organismi dell’UE. A determinate condizioni, la Commissione europea può tener conto nel programmare le visite anche di informazioni trasmesse da terzi (art. 11) – ad esempio organizzazioni non governative o privati che interpongono ricorso. Secondo il

17 La programmazione di «valutazioni senza preavviso» compete ancora unicamente alla Commissione europea.