Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/53: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2022/922 sull’istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (sviluppo dell’acquis di Schengen) · 42 pagine

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Rapporto esplicativo

nuovo regolamento, la programmazione pluriennale abbraccia un periodo di sette anni (anziché cinque), con l’obiettivo di svolgere in futuro molto più spesso valutazioni senza preavviso e valutazioni tematiche.

La novità più importante riguarda la pianificazione del gruppo di esperti. In futuro, parallelamente al programma annuale, sarà istituito un gruppo di esperti, cui ciascuno Stato membro dovrà contribuire mettendo a disposizione per un anno civile almeno un esperto per settore d’intervento (art. 17). Questa misura, associata all’offerta di formazione che la Commissione europea deve allestire in tutti i settori, permetterà di migliorare la disponibilità degli esperti nazionali per gli interventi delle squadre di valutazione nell’anno successivo.

Visite

Anche secondo il nuovo regolamento le visite in loco del gruppo di valutazione costituiscono il mezzo più importante per raccogliere informazioni. Oltre alle valutazioni basate su questionari, sono possibili anche altri metodi da remoto (art. 6), ma nella prassi questi ultimi si limitano a casi eccezionali.

Nella costituzione delle squadre, alle quali possono partecipare in qualità di osservatori anche rappresentanti degli organismi dell’UE interessati (in particolare Frontex ed Europol), la Commissione europea dispone di un ampio margine di apprezzamento (art. 18). Tuttavia, come finora, il numero massimo dei rappresentanti della Commissione si limita a due esperti. Per quanto riguarda gli esperti nazionali è ora chiesta una partecipazione minima (invece di un numero massimo) di tre persone, il che permette di adeguare in modo più semplice il numero degli esperti alle esigenze concrete della visita in loco (art. 18). Secondo il nuovo regolamento, ogni squadra che effettua valutazioni periodiche potrà comprendere un esperto tirocinante (art. 16 par. 2).

Le visite senza preavviso sono di norma notificate allo Stato membro interessato almeno 24 ore prima dell’inizio della visita (art. 19 par. 4). Sono eccettuate le visite alle frontiere interne, che si svolgono sempre senza preavviso. Inoltre, in futuro la Commissione europea potrà rinunciare a una notifica se vi sono da temere violazioni gravi dei diritti fondamentali.

Relazioni e raccomandazioni

Come sinora, i fatti constatati in occasione della visita sono documentati e valutati in una relazione. Il nuovo meccanismo si contraddistingue tuttavia per due novità. Da una parte, la Commissione europea adotta congiuntamente la relazione e le raccomandazioni, sempreché la facoltà di adottare le raccomandazioni non spetti al Consiglio dell’UE (art. 20 par. 5, 22 par. 4 e 23 par. 2); dall’altra, il nuovo regolamento introduce per tutti gli attori termini vincolanti che permettono di accelerare notevolmente le fasi della procedura dopo la visita in loco. Di norma le raccomandazioni devono essere presentate entro quattro mesi, in caso di gravi carenze (art. 22) addirittura entro dieci settimane.