Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/53: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2022/922 sull’istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (sviluppo dell’acquis di Schengen) · 42 pagine
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Rapporto esplicativo
informazione acquisita durante la visita. Il paragrafo 2 chiarisce inoltre che sono protette anche le informazioni inserite nelle relazioni. Esse sono fondamentalmente classificate come «informazioni sensibili non classificate» ai sensi delle disposizioni sulla protezione delle informazioni dell’UE68, il che significa che sono rese accessibili solo alle persone che devono venirne a conoscenza. In singoli casi le relazioni possono – come in generale finora – essere classificate anche come «informazione classificata» («EU restricted / UE restreint»), se necessario alla luce della informazioni contenute69. La Commissione decide, previa consultazione dello Stato membro interessato, in merito alle parti della relazione di valutazione che possono essere rese pubbliche. Secondo il paragrafo 3, le informazioni e i documenti classificati ai fini del regolamento (UE) 2022/922 sono trasmessi e trattati in conformità con le norme di sicurezza applicabili. Tali norme non precludono la trasmissione delle informazioni al Parlamento europeo e ai pertinenti organi e organismi dell’UE.
Articolo 29 Condizioni di partecipazione dell’Irlanda
Visto che non applica integralmente l’acquis di Schengen70, l’Irlanda ha una possibilità limitata di partecipare alla procedura di valutazione. Tale limitazione risulta già dalla funzione della procedura, ossia quella di verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen. L’Irlanda può pertanto essere valutata soltanto in merito all’applicazione della parte dell’acquis di Schengen cui è stata autorizzata a partecipare (par. 2). Viceversa, l’Irlanda può partecipare alla valutazione di altri Stati Schengen soltanto se essa stessa applica le disposizioni del settore valutato. Il presente articolo illustra questo principio sotto due aspetti: sia la partecipazione di esperti irlandesi alle visite di valutazione (par. 1) sia la partecipazione dell’Irlanda all’adozione delle raccomandazioni sono ammesse soltanto per quanto riguarda la parte delle disposizioni dell’acquis di Schengen per essa vincolanti (par. 3).
68 Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione, GU L L 72 del 17.3.2015, pag. 41.
69 Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE, GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53. In virtù dell’art. 4 lett. b dell’Accordo del 20 aprile 2008 tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate (RS 0.514.126.81), queste informazioni sono protette in Svizzera con un corrispondente grado di sicurezza. La classificazione «EU restricted / UE restreint» corrisponde alla classificazione «interna» ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 lett. c dell’ordinanza del
4 luglio 2007 sulla protezione delle informazioni (OPrI), RS 510.411.
70 In virtù dei diritti di «opt-in» del Protocollo n. 19 al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea («Protocollo Schengen», GU C 202 del 7.6.2016, pag. 290), l’Irlanda non partecipa ai settori «frontiere esterne» e «visti». Cfr. anche la decisione 2000/365/CE del Consiglio, del
29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen, GU L 131 del 1.6.2000, pag. 43; decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen, GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.