Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/53: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2022/922 sull’istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (sviluppo dell’acquis di Schengen) · 42 pagine
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Rapporto esplicativo
A differenza della valutazione periodica, pur essendo la relazione accompagnata da progetti di raccomandazioni per provvedimenti correttivi, spetta al Consiglio dell’UE, nel quadro della valutazione tematica, adottare le raccomandazioni necessarie (compresi gli eventuali termini di attuazione). A tal fine la Commissione europea gli presenta una proposta entro quattro mesi dalla conclusione della visita (Art. 24 par. 1 in combinato disposto con l’art. 23 par. 1 e 2). Dopo l’approvazione delle raccomandazioni, lo Stato valutato deve presentare un piano d’azione per attuare le raccomandazioni e la Commissione europea deve verificarne l’adeguatezza entro un mese. Qualora il piano d’azione sia giudicato insufficiente, lo Stato valutato deve sottoporlo a revisione. Successivamente deve informare ogni sei mesi la Commissione europea e il Consiglio dell’UE sullo stato di attuazione (art. 24 par. 1 in combinato disposto con l’art. 23 par. 3).
Qualora nel corso di una valutazione tematica si constatino «gravi carenze», la procedura è retta dall’articolo 22 (procedura d’urgenza).
2.2.5 Governance Schengen e disposizioni finali
Articolo 25 Governance Schengen
Uno degli obiettivi principali della presente revisione del meccanismo di valutazione è aumentare la percezione politica del funzionamento dello spazio Schengen. A tal fine, la Commissione europea è tenuta a informare più volte il Consiglio dell’UE e il Parlamento europeo.
- Concretamente, la Commissione europea deve presentare ogni anno una relazione esauriente, accessibile al pubblico e trasmessa anche ai Parlamenti nazionali degli Stati Schengen. La relazione deve contenere informazioni riguardanti le valutazioni dell’anno precedente, compresi i provvedimenti correttivi adottati dagli Stati membri, e il funzionamento del meccanismo di valutazione nonché fornire una panoramica generale della situazione dello spazio Schengen (commi 1-3).
- Inoltre, la Commissione europea deve informare almeno due volte all’anno sullo stato di attuazione dei piani d’azione nazionali nonché sui risultati delle pertinenti attività di monitoraggio (esame di adeguatezza dei piani d’azione, nuove visite, visite di verifica). Queste relazioni intermedie non sono rese pubbliche, bensì destinate soltanto al Consiglio dell’UE e al Parlamento europeo (comma 4).
Le relazioni costituiscono la base per l’istituzione di un ciclo politico in seguito al quale il Consiglio dell’UE (a livello ministeriale) e anche il Parlamento europeo sono informati costantemente sullo stato delle valutazioni effettuate, in modo da poter adottare, in qualsiasi momento e in piena cognizione della situazione, le decisioni politico-