Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/53: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2022/922 sull’istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (sviluppo dell’acquis di Schengen) · 42 pagine

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Rapporto esplicativo

giuridiche che mirano a garantire il buon funzionamento dello spazio Schengen (governance Schengen).66 Sotto il profilo operativo si spera che questo «ciclo Schengen» induca ulteriormente gli Stati membri a eliminare quanto prima e in modo efficace le carenze costatate («peer pressure»); la valutazione ha anche lo scopo di permettere che i buoni esempi di applicazione e attuazione («best practices») in uno Stato membro possano essere ripresi anche da altri Stati membri.

Articolo 26 Guida alla valutazione Schengen

L’articolo 26 costituisce la base legale per l’adozione di una guida alla valutazione Schengen che concretizzi, laddove necessario, le disposizioni del regolamento (UE) 2022/922. La disposizione enumera una serie di punti che la guida deve contenere. L’elenco non è esaustivo, per cui tutti gli aspetti della procedura possono essere inseriti nella guida. Come sinora, la guida non è adottata dalla Commissione europea sotto forma di atto d’esecuzione nel quadro della procedura d’esame (art. 30 par. 2) e quindi non può imporre degli obblighi legali agli Stati membri. Rappresenta piuttosto l’espressione dell’impegno della Commissione europea di svolgere la procedura secondo i principi illustrati nella guida67. Ciononostante, la guida deve essere allestita e aggiornata «in stretta cooperazione con gli Stati membri» e pertanto la Commissione europea non può deciderne il contenuto contro la volontà di questi ultimi. Gli Stati associati partecipano all’allestimento della guida in virtù dei diritti di partecipazione sanciti nei pertinenti accordi di associazione.

Articolo 27 Riesame

L’articolo 27 riprende la cosiddetta clausola di riesame già prevista dal regolamento (UE) n. 1053/2013, secondo cui, entro sei mesi dall’adozione di tutte le relazioni di valutazione contemplate dal primo programma di valutazione pluriennale, la Commissione europea deve presentare al Consiglio dell’UE un’ampia relazione in cui valuta l’applicazione del nuovo meccanismo alla luce delle esperienze fatte. Il riesame comprende anche il funzionamento delle procedure di adozione degli atti nell’ambito del meccanismo di valutazione. Anche se non esplicitamente sancito, la relazione può ovviamente anche presentare proposte di adeguamento del regolamento (UE) 2022/922. La relazione è trasmessa anche al Parlamento europeo.

Articolo 28 Informazioni sensibili

Per assolvere i loro compiti, le squadre incaricate della valutazione devono avere accesso a tutte le informazioni di rilievo. Ne fanno parte anche informazioni confidenziali non destinate al pubblico. Pertanto, il paragrafo 1 obbliga i membri delle squadre, gli osservatori e gli esperti tirocinanti a considerare riservata qualsiasi

66 L’idea non è nuova. Si tratta infatti di una nuova versione della «governanza Schengen» su cui poggiava anche la base legale previgente del 2013.

67 La guida non costituisce pertanto neppure uno sviluppo dell’acquis di Schengen che la Svizzera è tenuta a recepire formalmente in virtù dell’art. 7 par. 2 AAS.