Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/53: Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2022/922 sull’istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (sviluppo dell’acquis di Schengen) · 42 pagine
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Rapporto esplicativo
decisioni della Commissione europea sottostanno sempre all’approvazione degli Stati Schengen11.
Da un punto di vista generale va infine sottolineato che un efficiente meccanismo di valutazione dell’applicazione dell’acquis di Schengen costituisce un grande valore aggiunto. Poiché la cooperazione all’interno di Schengen dipende in modo determinante dalla fiducia tra gli Stati partecipanti, la valutazione contribuisce sia a garantire l’applicazione corretta e uniforme del diritto sia a riconoscere e correggere eventuali sviluppi indesiderati nell’attuazione e applicazione dell’acquis di Schengen. Del resto, i risultati della valutazione permettono talvolta di trarre importanti conclusioni in vista di adeguamenti dell’acquis di Schengen, ad esempio al fine di eliminare incertezze normative o colmare eventuali lacune. Ciò è nell’interesse di tutti gli Stati contraenti.
1.3 Procedura per il recepimento degli sviluppi dell’acquis di Schengen
In virtù dell’articolo 2 paragrafo 3 AAS, la Svizzera è fondamentalmente tenuta a recepire e, se necessario, attuare nel diritto interno tutti gli atti normativi che l’UE ha emanato dalla firma dell’AAS il 26 ottobre 2004 in quanto sviluppi dell’acquis di Schengen.
Uno sviluppo dell’acquis di Schengen viene recepito secondo una procedura particolare i cui principi sono stabiliti dall’articolo 7 AAS. La procedura inizia con l’adozione dell’atto normativo da parte delle competenti istituzioni dell’UE. Secondo l’articolo 7 paragrafo 2 lettera a AAS, l’UE notifica immediatamente alla Svizzera l’avvenuta adozione di uno sviluppo dell’acquis. Il Consiglio federale dispone di un termine di 30 giorni per comunicare per scritto al competente organo dell’UE (nella fattispecie il Consiglio dell’UE) se e entro quale termine recepisce lo sviluppo. Il termine decorre dall’adozione dell’atto normativo da parte dell’UE.
Se l’atto normativo da recepire è giuridicamente vincolante, come nel presente caso del regolamento (UE) 2022/922, la notifica da parte dell’UE e quella della Svizzera costituiscono uno scambio di note che dal punto di vista della Svizzera è da considerarsi un trattato internazionale. Conformemente ai requisiti costituzionali, tale trattato deve essere approvato dal Consiglio federale o dal Parlamento e, in caso di referendum, dal Popolo.
Se l’approvazione dello scambio di note compete all’Assemblea federale, nella sua nota di risposta il nostro Paese deve comunicare all’UE che la Svizzera «può essere vincolata dal contenuto di un atto o provvedimento soltanto previo soddisfacimento dei suoi requisiti costituzionali» (art. 7 par. 2 lett. b AAS). In tal caso la Svizzere deve recepire e attuare l’atto entro un termine di due anni, il quale decorre dalla notifica dell’atto da parte dell’UE. Entro questo termine deve svolgersi anche la votazione sull’eventuale referendum. Se sono soddisfatti tutti i requisiti costituzionali, la Svizzera ne informa senza indugio per scritto l’UE. Se la procedura interna si conclude prima (p. es. con la scadenza inutilizzata del termine referendario di 100 giorni), il
11 Cfr. n. 2.2.5, commento all’art. 30.