Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/6: Decreto federale concernente un’imposizione particolare dei grandi gruppi di imprese (Attuazione del progetto dell’OCSE e del G20 sull’imposizione dell’economia digitale) · 59 pagine

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di imprese. Il Cantone cui appartiene fiscalmente la rispettiva unità operativa provvede a questa imposizione. Il Cantone della società madre capogruppo o della società intermedia provvede all’imposizione e all’esazione dell’IIR. L’UTPR sarà distribuita proporzionalmente tra le unità operative in Svizzera (cfr. n. 4.2.2).

Le entrate dell’imposta integrativa rimangono ai Cantoni. Per quanto possibile, ciò consente di preservare la competitività fiscale intercantonale e anche in futuro i Cantoni saranno incentivati a offrire oneri fiscali competitivi. Per i grandi gruppi di imprese, i Cantoni con un’imposizione elevata diventeranno fiscalmente più allettanti dei Cantoni con un’imposizione ridotta. La ragione di ciò è che le differenze negli oneri fiscali tra i Cantoni a imposizione elevata e ridotta si assottiglieranno. Soprattutto i Cantoni con un’imposizione ridotta riceveranno fondi dall’imposta integrativa svizzera che potranno utilizzare per compensare la perdita della loro attrattiva. I Cantoni decideranno in autonomia per quali scopi utilizzare le entrate fiscali aggiuntive (cfr. n. 3.3). Queste verranno prese in considerazione come entrate fiscali aggiuntive nel contesto della NPC. La normativa della NPC non subirà modifiche (cfr. n. 4.2.4).

La regolamentazione proposta dal Consiglio federale rispetta il federalismo fiscale, preserva la concorrenza fiscale intercantonale e attribuisce ai Cantoni il maggior margine di manovra possibile per le misure volte a rafforzare la piazza economica. Con questo approccio, tuttavia, per la Confederazione le entrate diminuirebbero di poche centinaia di milioni (cfr. n. 5.2).

Un’attuazione alternativa dell’imposizione minima è illustrata al numero 3.2.

3.2 Alternative di regolamentazione dell’imposizione minima: partecipazione della Confederazione alle entrate supplementari

Un’attuazione alternativa dell’imposta minima potrebbe consistere nel suddividere le entrate tra l’imposta cantonale e l’imposta federale diretta. Nel singolo caso concreto è infatti possibile che anche l’imposta federale abbia contribuito al mancato raggiungimento del livello d’imposizione minima. Ciò avviene, per esempio, se l’utile ai sensi dell’OCSE e del G20 è maggiore dell’utile secondo l’imposta federale diretta. In tali casi, secondo le norme dell’OCSE e del G20, la Confederazione riscuote un’imposta inferiore all’8,5 per cento. Tali casi dovrebbero verificarsi con una certa regolarità, poiché la base di calcolo dell’OCSE e del G20 diverge in molti punti dalla base di calcolo disciplinata dal diritto tributario svizzero.

Ciò dimostra in modo esemplare che le alternative di regolamentazione sono perfettamente possibili. Sulla base dei risultati della consultazione, queste e altre alternative saranno rivalutate. In vista del messaggio, il Consiglio federale valuterà una partecipazione della Confederazione alle entrate supplementari, una strutturazione neutrale dal profilo dei costi per la Confederazione e la possibilità di attuare altre alternative.

3.3 Digressione: misure volte a rafforzare la piazza economica

L’imposizione minima riduce l’importanza delle imposte sull’utile e sul capitale nella concorrenza internazionale. Contemporaneamente, altre imposte acquisiranno maggiore importanza. A tale proposito, in alcuni settori la Svizzera presenta svantaggi nel