Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/6: Decreto federale concernente un’imposizione particolare dei grandi gruppi di imprese (Attuazione del progetto dell’OCSE e del G20 sull’imposizione dell’economia digitale) · 59 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 13Fedlex · Rapporto esplicativo
2.2 Imposizione minima
Sulla base del modello di norme dell’OCSE e del G20, la Commissione europea ha pubblicato6 una proposta di direttiva, attualmente in fase discussione presso il Consiglio dell’UE, competente in materia. Gli Stati membri dell’UE dovranno quindi attuare la direttiva entro il 2022 e applicarla a partire dal 2023.
Già attualmente in diversi Stati vigono norme sull’imposizione analoghe all’IIR. Con le cosiddette regole CFC («Controlled Foreign Company–Rules»), in caso di aliquote d’imposta sull’utile troppo basse, l’utile delle filiali estere verrà tassato presso la casa madre. A differenza delle norme dell’OCSE e del G20, con le regole CFC si calcola in genere l’importo dell’aliquota dell’imposta sull’utile della filiale in questione secondo le prescrizioni dello Stato di residenza della casa madre. Spesso le regole CFC vengono inoltre applicate solo a determinati tipi di pagamenti (in particolare, su pagamenti di interessi o di canoni). Infine, secondo le regole CFC l’utile è quasi sempre soggetto all’aliquota dell’imposta sull’utile vigente nello Stato della casa madre. Le regole CFC possono continuare ad affiancare le nuove norme dell’OCSE e del G20 e verranno applicate in via prioritaria.
L’IIR presenta delle analogie anche con l norme americane GILTI («Global Intangible Low-Taxed Income»). Anche la GILTI è, di fatto, pensata come imposizione generalizzata fino a una determinata aliquota d’imposta. Con la GILTI, tutti gli utili realizzati all’estero sono sostanzialmente imponibili e si garantisce una detrazione relativa agli investimenti materiali situati all’estero. Una grande differenza tra la GILTI e l’IRR è la modalità di compensazione degli oneri fiscali nelle varie sedi. Con la GILTI, per il calcolo dell’effettiva aliquota dell’imposta sull’utile si sommano tutte le imposte sull’utile dovute all’estero e tutti gli utili generati da filiali e stabilimenti d’impresa esteri. Con la GILTI, finora gli Stati Uniti hanno applicato un «blending» mondiale, mentre con il secondo pilastro l’imposizione minima deve essere raggiunta separatamente in ogni Stato. Il Governo statunitense prevede di modificare la GILTI, con un passaggio al «jurisdictional blending». Gli Stati Uniti considerano le loro norme GILTI equivalenti alle nuove norme dell’OCSE e del G20. L’OCSE e il G20 non hanno ancora risolto la questione.
3 Punti essenziali del progetto
3.1 La normativa proposta
3.1.1 Imposizione gravante gli Stati di commercializzazione
Una volta disponibile l’accordo multilaterale, il Consiglio federale deciderà se firmarlo ed eventualmente il Parlamento delibererà in merito alla sua approvazione.
Un’eventuale attuazione del primo pilastro sarebbe parzialmente in contraddizione con i principi costituzionali vigenti, in particolare con il principio della parità di trattamento. Il motivo è che le norme del primo pilastro saranno applicate soltanto ai
6 Proposta di direttiva del Consiglio intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali nell’Unione, consultabile al sito https://www.eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0823&from=EN.