Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/6: Decreto federale concernente un’imposizione particolare dei grandi gruppi di imprese (Attuazione del progetto dell’OCSE e del G20 sull’imposizione dell’economia digitale) · 59 pagine

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Tax» (imposta integrativa svizzera), l’IIR e l’UTPR. La riscossione dell’IIR o dell’UTPR, nel caso specifico, è soggetta ai diritti d’imposizione prioritari degli Stati esteri. In primo luogo, lo Stato di residenza può assicurare un’imposizione minima tramite un’imposta integrativa nazionale; in secondo luogo, lo Stato della società madre può riscuotere un’IIR. Solo in terzo luogo si applica l’UTPR.

L’ingerenza nel sistema fiscale svizzero dovrà avere il minore impatto possibile. Il Consiglio federale non prende neppure in considerazione un aumento generale delle aliquote d’imposta per tutte le imprese. L’imposta integrativa sarà limitata ai gruppi di imprese che rientrano nel campo di applicazione dell’imposizione minima prevista dall’OCSE e dal G20 e non interesserà altre imprese, come per esempio le PMI, i gruppi di imprese più piccoli e i gruppi di imprese operanti prettamente a livello nazionale.

La concezione tecnica del progetto dell’OCSE e del G20 è in parte in conflitto con il sistema fiscale federalista della Svizzera. Ciò vale soprattutto per il «jurisdictional blending», ovvero la considerazione aggregata di tutte le unità operative di uno Stato. Un Cantone non può valutare se il gruppo di imprese soddisfa l’imposizione minima in Svizzera solo in virtù della situazione fiscale delle unità operative in esso residenti.

Prima della procedura di consultazione, il Dipartimento federale delle finanze (DFF) ha quindi verificato se la riscossione e l’esecuzione dovesse essere effettuata centralmente da parte della Confederazione (Amministrazione federale delle contribuzioni, AFC). Sia la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle finanze, sia gli ambienti economici coinvolti hanno però espresso chiaramente al DFF la loro preferenza per un’esecuzione decentralizzata da parte dei Cantoni, accettando così il conseguente onere amministrativo supplementare. Come motivazione, le autorità cantonali hanno citato in particolare le esperienze positive maturate con le procedure fiscali esistenti.

Un’attuazione autonoma da parte dei Cantoni sarebbe tuttavia inopportuna. La normativa della Confederazione mira a garantire l’attuazione dell’imposizione minima da parte dei Cantoni. Contiene norme vincolanti per i Cantoni su quali unità operative debbano pagare l’imposta integrativa e quale Cantone è autorizzato a procedere all’esecuzione.

L’imposizione e l’esazione dell’imposta integrativa spetta pertanto ai Cantoni sulla base di una regolamentazione stabilita dalla Confederazione. Si tratta dunque di un’imposta federale.

La normativa svizzera sarà internazionalmente accettata. Nella misura del possibile, occorre evitare che le autorità fiscali estere si vedano costrette a controllare nei singoli casi se un gruppo di imprese in Svizzera raggiunga effettivamente il livello d’imposizione minima, il che causerebbe un ulteriore onere amministrativo. La vigilanza da parte della Confederazione (AFC) in merito all’esecuzione da parte dei Cantoni (cfr.

n. 4) è un elemento importante in questo contesto.

In pratica, un gruppo di imprese potrebbe avere regolarmente diverse unità in Svizzera. In questi casi, si deve stabilire quale di queste unità deve pagare l’imposta integrativa. L’imposta integrativa svizzera deve essere riscossa presso quelle unità operative che non hanno raggiunto il livello d’imposizione minima previsto per il gruppo