Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/6: Decreto federale concernente un’imposizione particolare dei grandi gruppi di imprese (Attuazione del progetto dell’OCSE e del G20 sull’imposizione dell’economia digitale) · 59 pagine
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l’imposizione minima tramite un’ordinanza che rimarrà in vigore solo finché non entrerà in vigore la legge ordinaria. La disposizione transitoria contiene una serie di parametri vincolanti che il Consiglio federale deve considerare nella sua ordinanza. La maggior parte di tali parametri si riferisce alle norme dell’OCSE e del G20 da adottare. I parametri disciplinano però soprattutto l’attuazione federale (cfr. n. 4.2.2).
Nel contesto dell’iter legislativo successivo, il legislatore non sarà vincolato ai parametri della disposizione transitoria, bensì esclusivamente alla norma costituzionale di base.
Il Consiglio federale intende sottoporre il messaggio concernente la modifica costituzionale all’attenzione del Parlamento a giugno 2022. Se le Camere federali approveranno il progetto nella sessione invernale del 2022, la votazione popolare obbligatoria avrà luogo a giugno del 2023.
Parallelamente a questo progetto, il Consiglio federale sta elaborando l’ordinanza temporanea per l’attuazione nazionale del secondo pilastro. La relativa procedura di consultazione è prevista entro agosto 2022. È ipotizzabile che singoli ambiti normativi saranno sottoposti a consultazione soltanto in una data successiva a causa dei lavori in corso a livello di OCSE e G20.
Il Consiglio federale prevede che la normativa nazionale entrerà in vigore il 1° gennaio 2024. Prima di allora, se non raggiungono il livello d’imposizione minima in Svizzera, in linea di massima i gruppi di imprese svizzeri all’estero non saranno ancora assoggettati a un’imposizione aggiuntiva. Il motivo è che, secondo l’OCSE e il G20, l’UTPR sarà applicata solo nel 2024. Per i gruppi di imprese esteri con filiali in Svizzera la situazione è tuttavia diversa. Se lo Stato in cui ha sede l’unità operativa superiore ha già introdotto l’IIR nel 2023, tale Stato può tassare maggiormente le unità operative con sede nel proprio territorio, se il gruppo di imprese non raggiunge il livello d’imposizione minima in Svizzera. In tal casi ciò vanificherà l’obiettivo di non versare substrati fiscali all’estero. I gruppi di imprese in questione subiranno inoltre procedure fiscali aggiuntive all’estero.
In teoria, una perdita di substrato fiscale a favore dell’estero potrebbe essere evitata mediante l’applicazione retroattiva dell’imposta integrativa. Per motivi di principio, il Consiglio federale è tuttavia scettico nei confronti dell’applicazione di un onere fiscale aggiuntivo retroattivo e si riserva la facoltà di rivalutare la questione alla luce degli esiti della procedura di consultazione.
Il Consiglio federale ritiene che non saranno necessarie modifiche al diritto cantonale. L’ordinanza del Consiglio federale sarà formulata in modo sufficientemente concreto.
4 Commento ai singoli articoli
4.1 Norma di base
Art. 129a Imposizione particolare dei grandi gruppi di imprese
L’articolo 129a della Costituzione federale (Cost.; RS 101) aumenta il futuro margine di manovra del legislatore federale.