Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/6: Decreto federale concernente un’imposizione particolare dei grandi gruppi di imprese (Attuazione del progetto dell’OCSE e del G20 sull’imposizione dell’economia digitale) · 59 pagine

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zionali sia esteri che generano rendite superiori alla media, rapportate agli investimenti materiali e ai costi del personale. Nel complesso, il primo pilastro dovrebbe causare alla Svizzera minori entrate.

Il primo pilastro ha ripercussioni anche sul potenziale di entrate del secondo pilastro. Le nuove modalità di assegnazione dei diritti di imposizione previste nel primo pilastro sono tali da favorire maggiormente gli Stati di commercializzazione, solitamente riscuotono imposte sull’utile superiori a quelle riscosse in Svizzera. Le imposte versate all’estero dai gruppi di imprese svizzeri in virtù di quanto stabilito nel primo pilastro, ai fini del secondo pilastro devono essere considerate imposte determinanti dell’unità operativa svizzera. Poiché in questo modo le imposte determinanti della Svizzera sono tendenzialmente destinate ad aumentare, ne consegue una diminuzione delle maggiori entrate derivanti dall’imposta integrativa svizzera. L’OCSE e il G20 perseguono l’obiettivo di concretizzare l’interazione dei due pilastri.

5.7 Ripercussioni finanziarie dell’imposizione minima su Confederazione, Cantoni e Comuni dopo cambiamenti del comportamento

Se, da un lato, è possibile quantificare approssimativamente le ripercussioni finanziarie della riforma prima dei cambiamenti del comportamento, dall’altro appaiono ancora più imponderabili gli effetti dopo tali cambiamenti. I cambiamenti del comportamento includono sia le reazioni delle imprese al progetto dell’OCSE e del G20 sia le reazioni degli Stati esteri. Allo stesso modo sussumono le misure prese dai Cantoni per mantenere la competitività.

Per quanto riguarda l’introduzione di un’IIR da parte di Stati esteri, non ci sono esperienze passate su cui potersi basare, in quanto una riforma simile, che vede coinvolti più di 130 Paesi, non ha precedenti. Nelle sue stime, l’OCSE ipotizza un adeguamento solo per il 50 per cento dell’imponibile assoggettato a bassa imposizione. Resta da capire che probabilità ci siano che i Paesi esteri reagiscano introducendo adeguamenti del loro diritto fiscale. Se non esistesse l’UTPR, uno Stato fiscalmente attrattivo in cui ha sede un numero sufficiente di gruppi di imprese nazionali potrebbe essere tentato di rinunciare all’IIR o all’imposta integrativa nazionale. Così facendo potrebbe continuare ad applicare un basso livello di imposizione alle unità operative dei gruppi di imprese nazionali. Inoltre potrebbe sperare nella scelta di gruppi di imprese esteri di trasferire la loro sede principale sul suo territorio, dove vige un’aliquota d’imposta più bassa, per sottrarsi all’elevato carico impositivo e all’IIR del Paese estero.

È proprio per evitare questo genere di incentivi che è stata prevista l’UTPR, che interviene a compensare l’assenza dell’IIR o dell’imposta integrativa nazionale. L’UTPR garantisce quindi la compatibilità degli incentivi con la riforma dell’OCSE e del G20. Per questo motivo è lecito presumere che nella stragrande maggioranza dei casi i singoli Stati decidano di dare attuazione al secondo pilastro. Il potenziale di entrate dell’UTPR potrebbe risultare trascurabile; l’UTPR è però importante se consideriamo la compatibilità degli incentivi. Considerazioni analoghe valgono per l’introduzione di un’IIR. Considerato il fatto che generalmente un Paese non trae alcun vantaggio dal mantenere il suo livello di imposizione al di sotto del 15 per cento, ma ne subisce gli effetti negativi, in quanto sono altri Stati a beneficiare del potenziale