Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/70: Abrogare le inutili e dannose restrizioni della legge sulle abitazioni secondarie in materia di demolizione e riedificazione di abitazioni costruite secondo il diritto anteriore · 14 pagine

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Legge sulle abitazioni secondarie. Modifica FF …

Con la normativa proposta sarebbe invece possibile modificare contemporaneamente entrambi i criteri citati. Va osservato che essa rettifica l’interpretazione del Tribunale federale (che non risulta dal testo della LASec), secondo cui non è possibile godere contemporaneamente dei benefici legali dell’«ampliamento» e della «demolizione e ricostruzione». Bisogna inoltre sottolineare che il diritto vigente non esclude la possibilità di ampliare dapprima un’abitazione realizzata in virtù del diritto anteriore e di presentare successivamente un’altra domanda di demolizione e ricostruzione.

La minoranza della Commissione, che propone di non entrare in materia, indica che il problema costituzionale sollevato dalla normativa proposta (cfr. n. 2) può essere risolto inserendo nell’articolo 75b Cost. un nuovo capoverso 1bisdal tenore seguente:

Articolo 75b capoverso 1bisCost.

1bisLa legge può prevedere che in caso di rinnovo, trasformazione, ricostruzione di unità abitative realizzate prima dell’11 marzo 2012 nel rispetto delle disposizioni in vigore o la cui realizzazione risultava autorizzata in tale data con decisione passata in giudicato, all’interno delle zone edificabili è possibile ampliare la superficie utile principale e aumentare il numero di unità abitative senza limitazione d’uso.

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il progetto non concerne gli impegni internazionali della Svizzera.

5.3 Forma dell’atto

La modifica proposta riguarda l’articolo 11 della legge sulle abitazioni secondarie. Non sono previste norme di delega (mandati al Consiglio federale per la modifica di un’ordinanza).

5.4 Subordinazione al freno alle spese

Il progetto non contiene né nuove disposizioni in materia di sussidi né nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa.

5.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale

Il progetto non modifica la ripartizione dei compiti o il loro adempimento da parte della Confederazione e dei Cantoni.