Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/74: Legge sul lavoro (eccezione per i dipendenti di aziende di nuova costituzione) · 11 pagine
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6.8 Protezione dei dati
Conformemente all’articolo 46 LL, il datore di lavoro deve tenere a disposizione delle autorità d’esecuzione e di vigilanza gli elenchi e gli altri atti da cui risultano le indicazioni necessarie all’esecuzione della legge. Le persone incaricate di svolgere compiti previsti dalla LL sono tenute a rispettare rigorosamente l’obbligo del segreto conformemente all’articolo 44 LL.
In base alla nuova disposizione, le autorità cantonali dovrebbero quindi essere autorizzate a richiedere alle aziende di nuova costituzione di fornire i nomi dei dipendenti che detengono quote aziendali. Ciò richiede una modifica dell’articolo 73 OLL 1 (Elenchi e altri atti).