Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/74: Legge sul lavoro (eccezione per i dipendenti di aziende di nuova costituzione) · 11 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo
Il termine «start up», figurante nel testo dell’iniziativa parlamentare, non è giuridicamente qualificato, nel senso che non ne esiste una definizione giuridica4. Ai fini della presente revisione non sarebbe del resto molto utile riferirsi a una definizione che consenta di determinare solo a posteriori se le condizioni rilevanti sono state soddisfatte (come, ad esempio, se nel caso delle imprese definite «gazzelle», si considerasse come criterio di riferimento una crescita media del numero di dipendenti o del fatturato superiore al 20 % in tre anni). Per questo motivo, nel presente progetto preliminare il termine è stato sostituito con l’espressione «aziende costituite da meno di cinque anni».
Un’altra condizione menzionata nell’iniziativa è quella della partecipazione dei collaboratori agli utili aziendali mediante un «employee stock option plan». Nel progetto questo concetto è spiegato precisando che i lavoratori interessati partecipano ai risultati dell’azienda in quanto titolari di quote della stessa. L’idea è che i dipendenti che partecipano finanziariamente all’azienda abbiano, nella sua fase di avvio, la stessa flessibilità nell’organizzare il proprio orario di lavoro dei lavoratori autonomi; si vogliono cioè considerare in modo uguale situazioni analoghe.
4 Commento ai singoli articoli
4.1 Legge sul lavoro
Art. 3 Eccezioni al campo d’applicazione personale
La legge non si applica ai lavoratori di aziende costituite da meno di cinque anni che partecipano ai risultati dell’azienda in quanto titolari di quote della stessa.
Affinché tale disposizione sia applicabile e gli Ispettorati cantonali del lavoro possano attuarla in qualità di autorità di vigilanza, vanno definiti criteri oggettivi. Per quanto riguarda il momento di costituzione di un’azienda, ci si riferisce alla data di iscrizione nel registro di commercio; i cinque anni menzionati nella disposizione decorrono quindi da questo momento. Allo scadere di tale periodo, l’eccezione al campo d’applicazione della legge decade automaticamente. Le aziende interessate dalla disposizione sono inoltre soltanto quelle costituite effettivamente ex novo. La cessazione di un’attività seguita immediatamente dall’avvio di un’attività identica allo scopo di ottimizzare le condizioni quadro non rientra cioè nella fattispecie in esame.
L’eccezione riguarda inoltre solo i dipendenti di aziende di nuova costituzione che partecipano ai risultati dell’azienda in quanto titolari di quote della stessa. Non è
4 «Giovani imprese a forte crescita in Svizzera», rapporto del Consiglio federale del 29 marzo 2017 in adempimento del postulato 13.4237 Derder del 12 dicembre 2013. A pagina 15 del rapporto, di cui è disponibile una sintesi in italiano, si afferma che una definizione o delimitazione precisa va operata solo se lo richiede una base legale. Tale delimitazione deve essere fatta in funzione dello scopo legale in questione. Senza questo requisito, il Consiglio federale non vede alcuna ragione per una definizione giuridicamente precisa.