Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/74: Legge sul lavoro (eccezione per i dipendenti di aziende di nuova costituzione) · 11 pagine

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Secondo il progetto preliminare, l’eccezione al campo d’applicazione della legge sul lavoro si applicherebbe solo ai dipendenti di aziende di nuova costituzione retribuiti secondo una modalità precisa, ovvero a coloro che partecipano ai risultati dell’azienda in quanto detengono quote della stessa. Probabilmente, almeno una parte di questi dipendenti non sarebbe comunque soggetta alla LL, perché potrebbe rientrare nella categoria di cui all’articolo 3 lettera d LL, secondo cui sono esclusi dal campo d’applicazione della legge i lavoratori che esercitano un ufficio direttivo elevato. Tuttavia, questa deroga si applicherebbe ai dipendenti di una start up soltanto se, ad esempio, le decisioni di tre o quattro persone che detengono lo stesso numero di quote fossero considerate su un piede di parità. In altre parole, il criterio guida è il potere decisionale a livello dell’azienda nel suo complesso. Se le aree di competenza e le sfere di influenza sono molto diverse, la suddetta disposizione non può più essere utilizzata per giustificare la deroga.

La legislazione in vigore non contiene alcuna definizione del termine «start up». Ci si potrebbe ispirare ad altri Paesi che hanno elaborato norme specifiche in materia, ma di fatto la Commissione si riferisce soprattutto alle aziende nei primi cinque anni di attività. Nel suo testo ha quindi sostituito il termine «start up» usato nell’iniziativa parlamentare con «aziende costituite da meno di cinque anni». Se un’azienda di questo tipo offre ai suoi dipendenti una partecipazione finanziaria promuove il loro senso di responsabilità nei confronti dell’azienda stessa nonché il loro spirito imprenditoriale. I dipendenti diventano così soci coimprenditori che, partecipando ai risultati dell’azienda, sono disposti a fare uno sforzo in più.

Infine, la maggioranza della Commissione ritiene importante sottolineare che le disposizioni sulla tutela della salute continuano ad applicarsi anche ai dipendenti che, secondo l’articolo 3, sono esclusi dal campo d’applicazione della legge. Ciò significa che anche l’obbligo di diligenza del datore di lavoro resta valido, indipendentemente dal fatto che i dipendenti siano o meno soggetti alla LL. Secondo la maggioranza, questo aspetto non va modificato.

2.1.2 Proposte di minoranza

La minoranza guidata dalla consigliera nazionale Samira Marti si oppone fermamente al progetto e propone quindi di non entrare in materia. Ritenendo inopportuno modificare la legge contro la volontà delle parti sociali, rimanda alla soluzione per via di ordinanza che queste ultime hanno sottoposto all’approvazione del Consiglio federale in relazione all’iniziativa parlamentare 16.414. A suo avviso, questa proposta potrebbe fungere da modello per rispondere alle richieste formulate nella presente iniziativa. La minoranza è fondamentalmente contraria all’idea di escludere dal campo d’applicazione della LL i dipendenti che detengono quote del capitale aziendale e che di conseguenza possono partecipare al processo decisionale. Questi non sarebbero comunque soggetti alle disposizioni sulla durata del lavoro e del riposo della LL perché sono considerati impiegati che esercitano un ufficio direttivo elevato e, in quanto tali, esentati dall’obbligo di registrare l’orario di lavoro. Tuttavia, il fatto che la LL non dovrebbe applicarsi neppure ai dipendenti delle start up che non hanno una funzione direttiva né esercitano alcuna influenza nell’azienda rappresenta, secondo la minoranza, un grave attacco alla legislazione