Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/75: Legge federale sull’estensione della compensazione delle perdite · 16 pagine

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Rapporto esplicativo concernente l’estensione della compensazione delle perdite

fideiussione concessi durante la pandemia. Con una scadenza di dieci anni per il rimborso dei crediti, le imprese hanno un maggior margine che consente loro di rimborsare i crediti utilizzati con utili conseguiti dopo la pandemia12.

5.4 Costituzionalità

Oltre ai principi della generalità e dell’uniformità dell’imposizione, il legislatore deve rispettare anche il principio dell’imposizione secondo la capacità economica (art. 127 cpv. 2 Cost.).

In base a tale principio una persona assoggettata alle imposte non deve tassare un utile maggiore dell’utile totale imponibile generato durante la sua esistenza (che non deve coincidere con la durata del suo obbligo fiscale)13. Conformemente al principio dell’utile totale, la tassazione secondo la capacità economica è realizzata in maniera ottimale solo se si tiene conto dell’arco di tempo che va dal primo momento di esistenza della persona giuridica fino alla sua liquidazione o, nel caso di persona fisica, dall’inizio alla fine della sua attività lucrativa indipendente. Tuttavia, per motivi di gestione finanziaria (art. 126 Cost.) e in virtù del principio di periodicità finalizzato a tale gestione14, il principio dell’utile totale viene limitato allo stesso modo per tutte le imprese e la compensazione delle perdite consentita a tempo determinato. Con la presente estensione della compensazione delle perdite da sette a dieci anni il principio della periodicità dovrebbe rientrare nuovamente. A tale proposito occorre notare che è necessaria una buona ponderazione in cui si tenga in debita considerazione sia il principio dell’utile totale che quello della periodicità. L’estensione della compensazione delle perdite a dieci anni risulta costituzionalmente ammissibile. Tuttavia, il Tribunale federale attribuisce grande importanza al principio della periodicità15. Una compensazione delle perdite su un periodo maggiore rispetto ai dieci anni auspicati o la possibilità di compensazione illimitata dovrebbero pertanto essere approfondite maggiormente tenendo conto di tutte le circostanze.

5.5 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Le modifiche qui previste sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera. Non comportano nuovi impegni per la Svizzera nei confronti di altri Stati od organizzazioni internazionali e sono compatibili con le convenzioni per evitare doppie imposizioni. Dal momento che l’estensione avrebbe validità per tutte le imprese, non

12 Dal 26 marzo 2020 al 31 luglio 2020 le imprese hanno potuto richiedere crediti COVID-19 rimborsabili pari al 10 % al massimo del loro fatturato per coprire le esigenze di liquidità durante i primi mesi della pandemia. I crediti COVID-19 devono essere ammortizzati entro otto anni dal momento della concessione; è tuttavia possibile estendere questo termine di altri due anni al massimo. Cfr. il comunicato stampa del Consiglio federale del 2.2.2022, consultabile all’indirizzo: www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicatistampa/comunicati-stampa-consiglio-federale.msg-id-87036.html.

13 Cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_696/2013 del 29.4.2014, consid. 3.1.

14 Il principio di periodicità entra nel diritto tributario p. es. attraverso il principio dell’importanza determinante, secondo cui il punto di partenza per la determinazione dell’utile imponibile è il «saldo del conto profitti e perdite» di un esercizio (art. 58 cpv. 1 lett. a LIFD).

15 Sentenze del Tribunale federale 2C_696/2013, consid. 3.1 e 2C_628/2010, consid. 6.4.4.