Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/75: Legge federale sull’estensione della compensazione delle perdite · 16 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 7Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto esplicativo concernente l’estensione della compensazione delle perdite
Esempio 3: Diverse perdite (senza un’unica fase di perdita prolungata) e utili ridotti:
Anno 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Utile annuo/per- -50 10 10 -40 20 10 -30 10 10 -30 20 30 40 dita annua Riporto perdita 202050
2021 400
2022 30 00
2023 30 0 040
2024 10 0 0 400
2025 0 0 0 40 00
2026 0 0 0 40 0 030
2027 0 0 0 30 0 0 300
2028 0 0 20 0 0 30 00
2029 0 20 0 0 30 0 030
2030 0 0 0 30 0 0 300
2031 0 0 0 0 0 0 00
Riporti di perdite decaduti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00
In tutti e tre gli esempi l’utile totale è pari a 10 per 13 anni. Solo nell’esempio 3, nell’anno 2020 e negli anni successivi non si registrano grandi perdite né periodi in perdita della durata di più anni. Ne consegue che le perdite non decadono e, nonostante la capacità economica resti invariata, nei 13 anni dell’esempio 3 le imposte da versare saranno decisamente inferiori (es. 1: utili imponibili negli anni 2028–2032 totale 70, es. 2: utili imponibili negli anni 2031–2032 totale 70, es. 3: utile imponibile nell’anno 2032 pari a 10).
1.1.2.2 Assunzione delle perdite da stabilimenti d’impresa esteri
Ai sensi dell’articolo 52 capoverso 3 LIFD (persone giuridiche) o dell’articolo 6 capoverso 3 LIFD (persone fisiche), le persone assoggettate illimitatamente alle imposte possono portare in detrazione le perdite subite da uno stabilimento d’impresa situato all’estero, se lo Stato dello stabilimento d’impresa non ne ha già tenuto conto. L’assunzione delle perdite subite da stabilimenti d’impresa situati all’estero è tuttavia provvisoria, vale a dire che può essere effettuata solo se tale stabilimento d’impresa non realizza nel corso dei sette anni successivi utili che possono essere compensati con le perdite subite nello Stato in cui si trova lo stabilimento d’impresa o con altri utili sempre nello stesso Stato. In caso contrario, per le persone giuridiche, nell’anno in cui le perdite vengono effettivamente assunte nello Stato dello stabilimento d’impresa, viene effettuata in Svizzera una rettifica della tassazione fino a concorrenza dell’ammontare delle perdite riprese. Per le persone fisiche che esercitano un’attività lucrativa indipendente, in caso di assunzione in Svizzera di perdite subite da uno stabilimento d’impresa situato all’estero e successiva ripresa di tali perdite nello Stato