Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/75: Legge federale sull’estensione della compensazione delle perdite · 16 pagine

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Rapporto esplicativo concernente l’estensione della compensazione delle perdite

Art. 205g e art. 207c Disposizioni transitorie della modifica del ...

Le nuove regole concernenti la compensazione delle perdite non si applicano alle perdite subite prima del periodo fiscale 2020. In questo caso continua a valere la norma secondo cui è possibile compensare le perdite dei sette esercizi precedenti il periodo fiscale. Per le perdite subite da uno stabilimento d’impresa estero prima del periodo fiscale 2020 e riconosciute in Svizzera vale altresì la norma secondo cui in Svizzera possono essere prese in considerazione a posteriori o assoggettate a imposta solo nei sette periodi fiscali successivi l’anno in cui è stata registrata la perdita, se lo Stato in cui si trova lo stabilimento d’impresa consente la compensazione a posteriori.

Esercizio e anno civile non devono obbligatoriamente coincidere. Per l’attribuzione di un esercizio dell’impresa al periodo fiscale è determinante la data di chiusura dell’esercizio (cfr. art. 41 e art. 79 LIFD, art. 3 cpv. 1 dell’ordinanza del 14 agosto 201311 sulle basi temporali dell’imposta federale diretta). Ne consegue che, per esempio, le perdite subite in un esercizio che inizia il 1° febbraio 2019 e termina il 31 gennaio 2020 vengono imputate completamente al periodo fiscale 2020 e non sono più soggette al diritto vigente concernente la durata della compensazione delle perdite.

Se, per esempio, il progetto entrasse in vigore solo il 1° gennaio 2029, servirebbe un’altra disposizione transitoria, diversamente le perdite subite nell’esercizio 2020 non potrebbero più essere prese in considerazione per le imposizioni sul periodo fiscale 2028 (in applicazione del diritto anteriore).

Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Art. 10 cpv. 2

Si vedano i commenti analoghi sull’articolo 31 capoverso 1 LIFD.

Art. 25 cpv. 2

Si vedano i commenti analoghi sull’articolo 67 capoverso 1 LIFD.

Art. 78h Disposizioni transitorie della modifica del …

Si vedano i commenti analoghi sugli articoli 205g e 207c LIFD.

5 Ripercussioni

5.1 Ripercussioni finanziarie sulle finanze pubbliche

Un’estensione del periodo di compensazione a dieci anni a partire dal 2028 comporta ogni anno una diminuzione delle entrate per la Confederazione e i Cantoni, il cui ammontare non può essere stimato a causa della mancanza di dati statistici sui riporti fiscali delle perdite in avanti. Tra l’altro mancano anche dati sulla frequenza con cui i riporti in avanti delle perdite non possono essere compensati per intero con gli utili

11 RS 642.117.1