Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/75: Legge federale sull’estensione della compensazione delle perdite · 16 pagine

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Rapporto esplicativo concernente l’estensione della compensazione delle perdite

3.2 Disposizione transitoria, entrata in vigore ed esecuzione da parte dei Cantoni

Per avere validità anche per le perdite dell’anno fiscale 2020, il provvedimento deve entrare in vigore il 1° gennaio 2028. Al tempo stesso, le nuove regole non devono essere applicabili alle perdite antecedenti il periodo fiscale 2020.

I Cantoni dovrebbero adeguare la propria legislazione alle disposizioni modificate della LAID per la data della loro entrata in vigore. A tal fine la Confederazione accorda di norma un termine di almeno due anni (art. 72 LAID).

Ai Cantoni compete non solo l’inserimento delle modifiche nel diritto cantonale ma, ai sensi dell’articolo 104 LIFD, anche l’attuazione della nuova normativa per l’imposta federale diretta.

4 Commento ai singoli articoli

Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta

Art. 6 cpv. 3 secondo periodo

Si vedano i commenti analoghi sull’articolo 52 capoverso 3 terzo periodo LIFD per le persone giuridiche. Diversamente da questa disposizione, per le persone giuridiche occorre procedere a una rettifica della tassazione iniziale, come già previsto nel diritto vigente, mentre il calcolo successivo deve essere considerato solo per determinare l’aliquota d’imposta nell’anno corrente della compensazione delle perdite subite nello Stato in cui si trova lo stabilimento d’impresa.

Art. 31 cpv. 1

Si vedano i commenti analoghi sull’articolo 67 capoverso 1 LIFD.

Art. 52 cpv. 3 terzo periodo

Con l’adeguamento del periodo per la compensazione delle perdite, le perdite dello stabilimento d’impresa prese in considerazione nello Stato dello stabilimento d’impresa nel corso dei dieci anni successivi e precedentemente computate dalla Svizzera presso l’impresa svizzera possono ora determinare un’ulteriore imposizione in Svizzera. Questo può avvenire perché la possibilità di compensare le perdite nell’impresa svizzera era solo a titolo provvisorio e vincolata alla condizione che, ora nel corso dei dieci esercizi successivi, non fosse più possibile prendere in considerazione le perdite subite dallo stabilimento nello Stato estero in cui si trova lo stabilimento d’impresa. Per le persone giuridiche la tassazione avviene nello Stato dello stabilimento d’impresa, nell’anno corrente della compensazione effettiva delle perdite, come previsto dal diritto vigente.

Art. 67 cpv. 1

Per le persone giuridiche, le perdite compensabili possono ora essere dedotte dall’utile netto dei dieci esercizi successivi. Le perdite dovranno continuare a essere compensate sempre con l’utile netto del primo esercizio possibile. Inoltre, dall’utile netto devono prima essere dedotte le perdite subite negli esercizi più remoti.