Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/75: Legge federale sull’estensione della compensazione delle perdite · 16 pagine

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Rapporto esplicativo concernente l’estensione della compensazione delle perdite

dello stabilimento d’impresa, nei sette anni successivi si deve procedere a una revisione della tassazione iniziale ai sensi dell’articolo 6 capoverso 3 periodo 2 LIFD. La seconda parte del secondo periodo del capoverso 3 dell’articolo 6 precisa la revisione limitandosi a stabilire che le perdite subite all’estero sono prese in considerazione a posteriori in Svizzera solo per determinare l’aliquota d’imposta.

1.1.3 Legge sull’armonizzazione delle imposte dirette

Le disposizioni della legge federale del 14 dicembre 19905 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) concernenti la compensazione ordinaria e straordinaria delle perdite sono identiche a quelle della LIFD. La LAID disciplina la compensazione ordinaria delle perdite per l’attività lucrativa indipendente nell’articolo 10 capoverso 2 LAID e per le persone giuridiche nell’articolo 25 capoverso 2 LAID. La compensazione straordinaria delle perdite è disciplinata nell’articolo 10 capoverso 3 e nell’articolo 25 capoverso 3 LAID.

Nel Cantone di Turgovia, ai fini delle imposte cantonali e comunali, le persone giuridiche possono compensare la perdita di un esercizio con l’utile dell’anno precedente6. Gli altri Cantoni non ammettono meccanismi di compensazione all’indietro7.

Poiché la LAID non contiene disposizioni concernenti il trattamento fiscale delle perdite subite da stabilimenti d’impresa all’estero, i Cantoni hanno la possibilità di emanare disposizioni proprie che possono coincidere con l’articolo 6 capoverso 3 LIFD e l’articolo 52 capoverso 3 LIFD oppure derogare da queste disposizioni. In alternativa, i Cantoni possono tassare gli utili delle persone assoggettate illimitatamente alle imposte anche solo in base a quanto previsto dal diritto internazionale e intercantonale sulla doppia imposizione fiscale8.

2 Diritto comparato

Quasi tutti i Paesi dell’Unione europea ammettono un meccanismo di riporto delle perdite agli anni successivi. Pochi Paesi consentono anche il riporto all’indietro. In Germania, ma anche in Irlanda, nei Paesi Bassi e nella Repubblica Ceca, la possibilità di riportare le perdite all’indietro determina un apporto di liquidità in tempi economicamente meno redditizi (dopo la compensazione degli oneri fiscali dei cinque periodi fiscali successivi, la Francia paga solo i saldi residui non ancora compensati).

5 RS 642.14

6 Cfr. § 83 della legge sulle imposte, disponibile all’indirizzo: www.rechtsbuch.tg.ch/app/de/texts_of_law/640.1/versions/653 (stato 17.3.2023).

7 Cfr. anche il rapporto conclusivo di Ecoplan del 13 maggio 2022, Stärkung der Resilienz der Schweizer Unternehmen, pagg. 14, disponibile all’indirizzo: www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/74553.pdf (stato 17.3.2023).

8 DTF 2C_151/2017 del 16.12.2019 consid. 4.2.3 e DTF 140 II 141 consid. 8.