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Consultazione 2022/78: ENERGIA: misure di gestione nel settore elettrico · 11 pagine

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contingentamento nonché altre misure di gestione dell’AEP. È necessario garantire che la stabilità della rete e l’approvvigionamento non siano messi a rischio, altrimenti si temono effetti gravi e su larga scala per la popolazione e l’economia. Inoltre, il trasferimento di contingenti non deve pregiudicare né la corretta attuazione della presente ordinanza né l’efficacia di questa o di altre misure di gestione dell’energia elettrica. Pertanto, possono essere cedute solo le quantità di energia che non sono già soggette ai divieti di cui all’ordinanza concernente limitazioni e divieti di utilizzo di energia elettrica.

La responsabilità dello svolgimento legittimo di un trasferimento di contingenti spetta interamente alle piattaforme di scambio autorizzate. Il trasferimento dei contingenti è gestito esclusivamente tra la piattaforma e il grande consumatore per ciascun centro di consumo. Il trasferimento viene confermato sulle piattaforme di scambio senza il coinvolgimento del gestore della rete di distribuzione.

I grandi consumatori sono responsabili del rispetto dei contingenti e dei trasferimenti effettuati attraverso le piattaforme di scambio. Durante un periodo di contingentamento devono essere in grado di dimostrare la legittimità della quantità di energia elettrica consumata per ogni centro di consumo. Tutte le parti coinvolte devono rispettare i principi della legge sulla protezione dei dati e, in particolare, adottare le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire la sicurezza dei dati.

Secondo l’articolo 57 capoverso 4 LAP, il Consiglio federale può autorizzare l’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE) a emanare prescrizioni di natura tecnica o amministrativa per l’esecuzione delle misure di cui agli articoli 31–33. I requisiti dell’UFAE per il trasferimento dei contingenti sono stabiliti in un’ordinanza. Per la sperimentazione («progetto pilota») vengono fissate condizioni quadro rigorose al fine di ridurre la complessità.

In vista dell’inverno 2022/2023 questa ordinanza dell’Ufficio potrebbe comprendere in particolare i seguenti elementi e requisiti:

• la quantità minima negoziabile per punto di misura e periodo di contingentamento è di 20 MWh/mese;

• le quantità di energia possono essere cedute solo attraverso piattaforme (di scambio) che soddisfano criteri predefiniti. Questi criteri sono pubblicati in anticipo;

• l’UFAE, con l’assistenza dell’OSTRAL, verifica, a titolo di qualifica preliminare, se le piattaforme soddisfano questi criteri;

• i gestori delle piattaforme (di scambio) non sono autorizzati a negoziare le proprie quantità di energia. Le aziende intenzionate a trasferire quantità di energia esclusivamente tra diversi centri di consumo interni sono tenute a farlo attraverso una piattaforma pre-qualificata;

• la piattaforma verifica tutte le «attività di scambio» avvenute prima del periodo di contingentamento. I venditori devono quindi mettere a disposizione le loro decisioni di contingentamento. Se la piattaforma riscontra che la quantità di energia messa a disposizione in un punto di misurazione supera il contingente disponibile di tale punto di misurazione, interrompe la transazione e segnala la deviazione agli attori in questione (fornitori, destinatari, gestori delle reti di distribuzione interessati) e al settore Energia;

• prima dell’inizio del periodo di contingentamento, il fornitore (venditore) di energia deve verificare se la quantità di energia da lui messa a disposizione è soggetta a divieti. Se lo è, deve ritirare l’offerta. La piattaforma deve prevedere questa possibilità;

• la piattaforma deve anche prevedere la possibilità di un annullamento delle attività di scambio;

• prima dell’inizio del periodo di contingentamento, vale a dire alla sua vigilia, le piattaforme devono fornire in particolare i seguenti dati:

• ai gestori delle reti di distribuzione: quantità di energia ceduta («venduta») e ottenuta («acquistata») in MWh/mese per punto di misurazione con designazione di quest’ultimo e dell’azienda o del gruppo aziendale, come indicato dalla decisione,

• ai gruppi di bilancio: quantità di energia ceduta e ottenuta in MWh/mese per gruppo di bilancio con designazione di quest’ultimo e dell’azienda o del gruppo aziendale, come indicato dalla decisione,

• all’OSTRAL: quantità totale di energia ceduta e ottenuta in MWh/mese, numero di operazioni di scambio al giorno, quantità media di scambio in MWh/scambio, numero di operazioni di scambio all’interno di un gruppo aziendale (come indicato dalla decisione).

Anche se nell’inverno 2022/2023 non dovesse esserci un contingentamento, il progetto pilota potrebbe essere attuato comunque.