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Consultazione 2022/78: ENERGIA: misure di gestione nel settore elettrico · 11 pagine

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Articolo 4

La quantità di riferimento deve corrispondere il più possibile al consumo previsto nel periodo di contingentamento. Va scelta in modo tale da tenere conto, per quanto possibile, di aspetti quali il consumo stagionale e gli eventuali cambiamenti delle condizioni strutturali ed economiche del consumatore. Deve inoltre orientarsi a principi chiari ed essere universalmente implementabile (a prescindere dalle esigenze specifiche di un settore). Allo stesso tempo, l’OSTRAL o il gestore della rete di distribuzione locale devono essere in grado di calcolarla facilmente e automaticamente anche in situazione di crisi.

La quantità di riferimento è di norma la quantità di energia elettrica consumata (kWh) per centro di consumo durante il mese civile dell’anno precedente al corrispondente periodo di contingentamento (quantità di riferimento standard). Ciò permette di tenere conto della stagionalità dei consumi. Per tener conto di un eventuale aumento della domanda di energia da parte del consumatore, l’ultimo consumo mensile misurato viene confrontato con il consumo del corrispondente mese dell’anno precedente. Se il consumo è aumentato di almeno il 20 per cento, l’ultimo consumo mensile misurato viene utilizzato come valore di riferimento, a condizione che sia superiore alla quantità di riferimento standard. Questa soglia è intesa a garantire che vengano considerate modifiche sostanziali alle condizioni quadro (p. es., adeguamenti strutturali all’interno di un’azienda, ulteriori linee di produzione o modifica del parco macchine, o circostanze esterne, come i lockdown) senza che ogni piccola fluttuazione aziendale del consumo di elettricità comporti un adeguamento della quantità di riferimento standard.

Nel determinare la quantità di riferimento viene considerata solo la quantità di energia prelevata dalla rete elettrica pubblica. Non conta invece il consumo che il grande consumatore copre da solo con i propri impianti di produzione di elettricità.

Alcuni grandi consumatori non dispongono ancora di un dispositivo per la misurazione del profilo di carico. In tal caso il gestore della rete di distribuzione calcola la quantità di riferimento in base al consumo indicato sul contatore nel corrispondente periodo dell’anno precedente.

Articolo 5

Il tasso di contingentamento indica in percentuale l’entità del consumo consentito durante il periodo di contingentamento rispetto alla quantità di riferimento. Se ad esempio i consumatori soggetti alla misura puntassero a un risparmio del 30 per cento, il tasso di contingentamento sarebbe del 70 per cento. Il tasso di contingentamento non è quindi il risparmio diretto, espresso in percentuale, bensì la quota di energia elettrica rispetto alla quantità di riferimento che può essere consumata durante il periodo di contingentamento.

Il tasso di contingentamento è inizialmente fissato dal Consiglio federale nell’Allegato 1 dell’ordinanza. Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) può modificarlo adattando tale allegato.

Articolo 6

Il periodo di contingentamento definisce il periodo nel quale un consumatore interessato dalla misura deve ridurre il proprio consumo. Per motivi tecnici e organizzativi, il periodo di contingentamento corrisponde a un mese civile (v. anche le spiegazioni al punto 1 Situazione iniziale).

Il Consiglio federale stabilisce inizialmente il periodo di contingentamento. Il DEFR decide in merito ai successivi periodi di contingentamento adattando l’Allegato 2.

Non appena l’ordinanza viene abrogata, termina anche il periodo di contingentamento.

Articolo 7

L’OSTRAL o il gestore della rete di distribuzione responsabile in quanto parte dell’OSTRAL esegue il calcolo del contingente per un determinato periodo. L’attribuzione dei contingenti avviene mediante decisione. L’autorità che emana la decisione è il settore Energia. Il gestore è competente per la consegna in nome del settore Energia.

Articolo 8

Nell’inverno 2022/2023 è previsto un trasferimento di contingenti, o di loro parti, su base sperimentale nell’ambito di un progetto pilota. L’obiettivo è verificare la fattibilità e l’interazione con i processi di