Progetto
Consultazione 2022/78: ENERGIA: misure di gestione nel settore elettrico · 11 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto
Ordinanza sul contingentamento dell’energia elettrica «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 3 Calcolo del contingente
1Il contingente di energia elettrica a cui un grande consumatore ha diritto per ciascun centro di consumo durante un periodo di contingentamento è calcolato moltiplicando una quantità di riferimento per il tasso di contingentamento.
2Qualora un grande consumatore disponga di diverse ubicazioni dell’esercizio all’interno di uno stesso comprensorio di un gestore di una rete di distribuzione e tali ubicazioni siano attribuite alla stessa unità economica, per il calcolo del contingente tali ubicazioni sono considerate un’unità. Per «centro di consumo» si intende l’ubicazione dell’esercizio di cui all’articolo 11 capoverso 1 OAEl che soddisfa le condizioni previste dall’articolo 2 lettere a o b.
Art. 4 Quantità di riferimento
1La quantità di riferimento corrisponde al consumo di un grande consumatore per ubicazione dell’esercizio durante lo stesso mese dell’anno precedente al periodo di contingentamento.
2Prima del calcolo del contingente è necessario verificare un eventuale aumento nel consumo misurato dell’ultimo mese, rispetto a quello del corrispondente mese dell’anno precedente. Se si riscontra un aumento di almeno il 20% e il consumo supera la quantità di riferimento di cui al capoverso 1, tale consumo viene utilizzato come quantità di riferimento.
3Per i grandi consumatori provvisti dei propri impianti per la produzione di energia elettrica, la quantità di riferimento corrisponde alla quantità di energia fornita da terzi.
4Per i grandi consumatori sprovvisti di un dispositivo per la misurazione del profilo di carico, la quantità di riferimento viene calcolata in base ai valori di consumo del corrispondente periodo dell’anno precedente. In questo caso, il periodo di lettura del contatore viene diviso per il rispettivo numero di mesi.
Art. 5 Tasso di contingentamento
1Il tasso di contingentamento è la quota percentuale della quantità di riferimento di cui il grande consumatore può disporre durante il periodo di contingentamento.
2Il tasso di contingentamento è fissato nell’Allegato 1.
3Se la situazione dell’approvvigionamento lo richiede, il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) può modificare il tasso di contingentamento.
Art. 6 Periodo di contingentamento
1Per «periodo di contingentamento» si intende un mese civile.
2Il primo periodo di contingentamento inizia il (data). Il DEFR specifica l’inizio dei successivi periodi di contingentamento nell’Allegato 2.