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Consultazione 2022/78: ENERGIA: misure di gestione nel settore elettrico · 11 pagine

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Articolo 9

Il DEFR assicura che la popolazione sia informata di ogni eventuale modifica del tasso di contingentamento e degli eventuali periodi di contingentamento imminenti.

I gestori delle reti di distribuzione informano i consumatori interessati in merito ai seguenti punti: ubicazione e punto di misurazione del consumo di energia elettrica, inizio e durata del periodo di contingentamento, periodo di riferimento e quantità di riferimento, tasso di contingentamento e contingente.

Articolo 10

I gestori delle reti di distribuzione sono tenuti a collaborare all’esecuzione della presente ordinanza.

Articolo 11

L’AES/OSTRAL e i gestori delle reti di distribuzione verificano il rispetto dei contingenti. Se rilevano dei superamenti, li segnalano al settore Energia.

Le infrazioni alla presente ordinanza sono perseguibili ai sensi dell’articolo 49 LAP.

Articolo 12

L’esecuzione spetta – per i compiti a loro assegnati – al DEFR, al settore Energia, all’UFAE e all’AES/OSTRAL e ai suoi membri.