Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/79: Pa.Iv. Garantire la prassi dei casi di rigore secondo l'articolo 50 LStrI in caso di violenza nel matrimonio · 62 pagine
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5.5 Alleviamento dell’onere della prova
Il Cantone VD è favorevole a prendere in esame l’alleviamento dell’onere della prova per garantire che le vittime di violenza domestica vengano individuate. Una possibilità sarebbe l’applicazione analoga dell’articolo 6 della legge federale del 24 marzo 199537 sulla parità dei sessi (LPar) come previsto per i rapporti di lavoro. Anche numerose cerchie interessate hanno chiesto una riduzione dei requisiti per l’assunzione delle prove.
5.6 Procedura standardizzata per le autorità della migrazione
Il Cantone ZG propone una procedura standardizzata per le autorità competenti in materia di migrazione, ad esempio per gli interrogatori alle vittime di violenza domestica e per lo scioglimento del segreto d’ufficio. In questo modo si dovrebbe tenere sufficientemente conto degli interessi delle vittime. Per quanto riguarda il segreto d’ufficio e professionale, nella pratica ci sono sempre discussioni sul rilascio di informazioni alle autorità incaricate dell’applicazione della LStrI, soprattutto nel caso di particolari obblighi di segretezza come l’obbligo del segreto ai sensi dell’articolo 11 LAV o l’obbligo dei medici di mantenere il segreto nell’esercizio della loro professione. A questo proposito, si dovrebbe prendere in considerazione un’integrazione dell’articolo 97 LStrI, in modo che le autorità competenti possano effettivamente effettuare i chiarimenti richiesti alla luce dell’articolo 77 capoversi 6 e 6bisOASA. In caso contrario, sarebbe necessario ottenere dalla vittima un esonero dal segreto d’ufficio o professionale per ogni singolo caso.
5.7 Espulsione per i colpevoli
Il Cantone ZG chiede, in un’ottica di prevenzione generale, che gli stranieri colpevoli di casi accertati di violenza domestica siano obbligati a tornare nel loro Paese d’origine. Attualmente sono considerate reato per il quale è obbligatoria l’espulsione solo le lesioni personali gravi (art. 66a cpv. 1 lett. b CP38). Non è obbligatoria invece per crimini o delitti in generale
(art. 66abisCP). Tuttavia, i casi di violenza domestica dovrebbero essere inclusi nel Codice penale (CP) come motivo di espulsione (obbligatoria), al fine di proteggere le vittime. Per i reati ci si dovrebbe orientare in base ai «casi di violenza domestica» di cui all’articolo 55° CP. Questa misura, che avrebbe conseguenze di ampia portata per le persone interessate,
avrebbe presumibilmente un effetto preventivo generale non trascurabile in Svizzera, nell’ambito del pacchetto complessivo di misure per la tutela degli stranieri contro la violenza domestica.
5.8 Ammissibilità del ricorso al Tribunale federale
AsyLex deplora il fatto che le persone a cui è stata concessa l’ammissione provvisoria non possano adire il Tribunale federale ai sensi dell’articolo 83 lettera c numero 3 della legge sul Tribunale federale (LTF)39 e che quindi la loro richiesta non possa essere fatta valere davanti al Tribunale federale.
GDS chiede che il ricorso in materia di diritto pubblico sia possibile anche per le persone con ammissione provvisoria. Il fatto che l’ammissione provvisoria sia una misura sostitutiva non è una ragione comprensibile per cui una persona ammessa provvisoriamente non debba avere
37RS 151.1
38Codice penale, RS 311.0